Camere Commercio: Reggio, respinto ricorso ex presidente Dattola

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Reggio Calabria – “La quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato le ragioni di Confindustria Reggio Calabria e rigettato il ricorso presentato dall’ex presidente della Camera di Commercio Lucio Dattola che e’ stato condannato anche al pagamento delle spese a favore all’associazione degli industriali”. Lo rende noto un comunicato diffuso dalla stessa Confindustria. Il presidente Andrea Cuzzocrea chiede ora l’immediata convocazione del consiglio camerale per l’elezione del nuovo vertice della Cciaa, cosi’ come stabilisce la legge: “E’ urgente che l’ente si doti subito di un nuovo rappresentante democraticamente eletto dalle associazioni del tessuto economico della Citta’ metropolitana. La legge in questo senso parla chiaro, come peraltro parlavano chiarissimo le norme che impedivano l’ennesima ricandidatura di Dattola. Confindustria, attenta al rispetto del principio di legalita’, – dice – ritiene assolutamente prioritario questo adempimento. Bisogna immediatamente rimettere in funzione la Camera di commercio, che e’ ente pubblico economico finalizzato a creare opportunita’ di crescita e sviluppo per l’economia reggina e non mero ente di autogestione interna”.

Dattola aveva chiesto ai giudici amministrativi di secondo grado, senza ottenerla, la riforma della sentenza del Tar Reggio Calabria che aveva dichiarato l’illegittimita’ dell’elezione dello stesso Dattola, per il quarto mandato consecutivo, alla guida dell’ente camerale. La quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Francesco Caringella, secondo quanto reso noto, con l’ordinanza n. 3480/2015, ha ritenuto “l’insussistenza del fumus boni iuris dell’appello”. In particolare, ha argomentato il collegio, “la norma limitativa del numero di mandati per la carica di Presidente, lungi dal ritenersi retroattiva, non solo ribadisce principi gia’ stabiliti dalle disposizioni in materia di Camere di commercio, non solo detta una regolamentazione valente per il futuro (poiche’ le elezioni contestate sono successive alla normativa contestata), ma stabilisce una condizione di eleggibilita’ (o ineleggibilita’) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive”. Dunque, per il Consiglio di Stato, “la normativa contestata non regola affatto situazioni gia’ concluse, ma si limita a prendere atto per il futuro di un requisito di eleggibilita’ (il limite del numero di mandati) da valutarsi al momento delle elezioni quale mero presupposto di fatto”.
Andrea Cuzzocrea, nell’esprimere “piena soddisfazione per questo nuovo risultato giunto in sede giurisdizionale”, rivolge un “sentito ringraziamento all’avvocato Domenico Iofrida, che ha rappresentato e patrocinato Confindustria in questo complesso procedimento di giustizia amministrativa, riuscendo a ottenere sia nel merito in primo grado, sia nel giudizio cautelare di appello il pieno riconoscimento delle ragioni della nostra associazione che opera ponendo al centro della propria azione il rispetto dei principi di legalita’ e di trasparenza”.

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