Codice antimafia: Mattarella promulga legge

Roma – Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 settembre, che ha modificato la disciplina del Codice antimafia e delle misure di prevenzione, non ritenendo quindi che essa presenti evidenti profili critici di legittimita’ costituzionale. Contemporaneamente, il Capo dello Stato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera nella quale ha segnalato due aspetti da lui considerati meritevoli di attenzione.

 

Codice antimafia: Mattarella, governo monitori e allinei a Ue
Il governo monitori l’attuazione del nuovo Codice antimafia e reintroduca i passaggi che allineano la nuova normativa varata a fine settembre alle direttive Ue come previsto inizialmente. E’ quanto chiede il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo aver promulgato la legge sul codice antimafia.
Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 settembre, che ha modificato la disciplina del Codice antimafia e delle misure di prevenzione, non ritenendo quindi che essa presenti evidenti profili critici di legittimita’ costituzionale. Contemporaneamente, il Capo dello Stato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera nella quale ha segnalato due aspetti da lui considerati meritevoli di attenzione.
Nella lettera a Gentiloni, il Capo dello Stato scrive di aver promulgato oggi la legge recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, approvata lo scorso 27 settembre. “Si tratta di un provvedimento legislativo che e’ stato oggetto di un lungo esame in sede parlamentare e che presenta un contenuto assai ampio. Proprio l’estensione degli interventi effettuati e gli aspetti di novita’ che alcune delle norme introdotte presentano rendono di certo opportuno che, particolarmente con riferimento all’ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina, come e’ stato previsto dall’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 2017”.
Mattarella fa poi presente: “ho promulgato la legge non ritenendo che vi fossero evidenti profili critici di legittimita’ costituzionale, nonche’ in ragione dell’importanza della normativa che nel suo complesso con essa viene introdotta e dell’opportunita’ che le disposizioni nella medesima contenute entrino presto in vigore”.
Detto cio’, il presidente Mattarella prosegue: “non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione di legittimita’ costituzionale, sembra contenere dei profili critici. L’articolo 31 della legge ha profondamente modificato l’articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che disciplina la cosiddetta confisca allargata”.

 

In particolare, nel testo approvato non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato (che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca), inserite nell’articolo 12-sexies dall’art. 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ‘al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell’Unione europea’”.
“In particolare – prosegue il Capo dello Stato – sono state eliminate tutte le ipotesi di reato introdotte dal citato decreto legislativo ad eccezione dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale). Di conseguenza, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario (articolo 416 in relazione agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale), di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile), di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007), dei delitti commessi con finalita’ di terrorismo internazionale e dei reati informatici indicati negli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte di reato riguardano tre o piu’ sistemi informatici, non sara’ piu’ possibile disporre la misura della cosiddetta confisca allargata all’esito di una condanna. Oltre a ricordare la necessita’ del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, va dunque considerato il grave effetto prodotto dall’impossibilita’ di disporre il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi a seguito di condanna per questi reati”.
“Di qui – conclude la lettera- l’esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell’ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo. Occorre quindi ripristinare, anche a fini di certezza del diritto, nell’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 le modifiche che sono state introdotte dal citato decreto legislativo n. 202 del 2016. Tanto Le rappresento rimettendo alla responsabilita’ del Governo l’individuazione, in tempi necessariamente brevi, dei modi e delle forme di un idoneo intervento normativo nel senso indicato”.