Giustizia: i riti speciali al centro della lezione della camera penale lametina

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Lamezia Terme – In un’aula Garofalo gremita di avvocati, si è tenuta la quinta lezione del corso per “Difensori d’Ufficio”, tenuta dall’Avvocato Lucio Canzoniere che ha tratto il tema dei riti alternativi nel processo penale. I procedimenti speciali si differenziano rispetto al rito ordinario perché omettono una delle fasi processuali e cioè l’udienza preliminare o il dibattimento o entrambe. Il codice considera speciali il rito abbreviato, il patteggiamento e, dal 2014 la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudizio immediato (che omettono il dibattimento); il giudizio immediato e il procedimento direttissimo (che omettono l’udienza preliminare) ed, infine il procedimento per decreto (che omette entrambe le fasi). I riti speciali sono stati introdotti dal codice di procedura penale del 1989 al fine di deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali e per favorire un maggiore snellimento dei processi penali, garantendo al tempo stesso una maggiore celerità. Tanto anche assicurando ad ogni singolo processo la via potenzialmente più rapida e conveniente per la sua definizione. Un sistema processuale di tipo accusatorio impone che l’accertamento della responsabilità dell’imputato avvenga con il massimo delle garanzie, le quali, però, comportano necessariamente una maggiore complessità delle forme e, quindi, un allungamento dei tempi complessivi del processo. Se si vuole permettere l’affermarsi di un processo penale garantista, questo deve essere limitato ai pochi casi nei quali vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa. Allora, sarà sicuramente un vantaggio, per questioni di economia processuale, che la grande mole dei procedimenti penali venga svolta con riti semplificati. Ma, poiché in tali procedimenti l’imputato gode di minori garanzie, l’unica soluzione è quella di offrirgli un qualche incentivo perché accetti l’affievolimento del diritto di difesa.

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Tali vantaggi consistono prevalentemente in una diminuzione della pena che dovrebbe essere scontata in caso di condanna. Inoltre, nell’ordinamento italiano i procedimenti semplificati devono rispettare il principio di obbligatorietà dell’azione penale; ciò vuol dire che la decisione sulla semplificazione deve intervenire ad opera di un giudice e dopo che sia stata comunque esercitata l’azione penale. La specialità dei riti menzionati risiede, come detto, nel fatto che essi con¬sentono il salto di una della fasi del procedimento penale ordinario, ciascun rito alternativo presenta, poi, ulteriori peculiari caratteristiche che lo differenzia dagli altri. In particolare il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti con¬sentono la definizione del procedimento prescindendo dalla celebrazione del dibattimento, al quale non si fa luogo. Un ruolo determinante, in entrambe i casi, è giocato dall’imputato che, di fatto, rinuncia alle garanzie proprie del dibattimento e che, pertanto, usufruisce di uno sconto sulla sanzione che in concreto deve essere irrogata. Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo, di contro, consentono il salto dell’udienza preliminare ed il passaggio diretto dalla fase investigativa alla fase dibattimentale, al ricorrere dei presupposti di legge; entrambe i procedimenti in questione hanno subito sostanziali modifiche, in ordine all’obbligatorietà del loro esercizio, in seguito all’emanazione del decreto legge n. 92 del 2008, re¬cante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Importante anche il procedimento per decreto, unico fra tutti, a consentire, in caso di man¬cata opposizione, di saltare sia l’udienza preliminare che il dibattimento.