Roma – La Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV, con un’importantissima decisione n. 33821 del 31 luglio 2015, ha statuito l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto alla fattispecie di reato di cui all’art.186 del Codice della strada.
Nondimeno, la guida sotto l’influenza di alcool sarà non punibile solo a determinate condizioni.
In particolare, la Cassazione ha deciso che dev’essere annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 186 cod. strada ove risulti applicabile, quale disciplina più favorevole, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nell’ipotesi in cui il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità.
Tanto, insegnano gli ermellini, può avvenire laddove vi sia da parte degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa.
In detta ipotesi, qualora risulti possibile l’applicabilità di una pena pari al minimo edittale, concorrendo gli altri presupposti di legge concernenti la pena detentiva astrattamente prevista e la mancanza di abitualità nel comportamento ascritto all’imputato, può ben scattare la causa di non punibilità.
Giovanni Tartaglia Polcini