Catanzaro, 18 aprile 2026 – Il Ministro Salvini e qualche altro sedicente politico ritornano ad occuparsi di patrocinio a spese dello Stato. Lo fanno con la medesima disinvoltura lessicale e con la medesima imprecisione tecnica, cercando come al solito di scaricare le proprie responsabilità sugli avvocati. Questi rappresentanti dimenticano che il patrocinio a spese dello Stato è l’attuazione dell’articolo 24 della Costituzione, che impone alla Repubblica di assicurare ai non abbienti i mezzi per difendersi. Non è un istituto di favore per l’Avvocatura.
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, ha compiuto un passo insidioso: ha abrogato il regime speciale che permetteva la difesa d’ufficio nei processi di espulsione senza preventiva verifica reddituale. Non era un privilegio, ma una necessità tecnica per soggetti spesso privi di documenti o appena sbarcati. Abrogare questa garanzia significa scaricare sulla difesa un onere documentale che diventa un ostacolo concreto all’impugnazione. Il Ministro afferma che i ricorsi allungano i tempi, ma ignora che una quota rilevantissima di questi viene accolta dai giudici: l’avvocato non allunga i tempi, ripara un errore dello Stato commesso da Commissioni territoriali sottodimensionate che dipendono proprio dal Ministero dell’Interno.
Ma il disegno vero emerge nel testo in conversione al Senato (art. 30-bis): da un lato si taglia il patrocinio dove l’avvocato difende, dall’altro si istituisce un compenso di 615 euro per il “rappresentante legale” che convince lo straniero ad accettare il rimpatrio volontario. Si toglie dove si tutela, si paga dove si accompagna alla partenza. Questo non è un compenso professionale, è un “premio di produzione” condizionato a un risultato gradito alla politica.
Tale norma configura uno strutturale conflitto di interessi: l’avvocato guadagna se il cliente parte e non guadagna nulla se valuta l’esistenza di presupposti per una protezione internazionale. Inoltre, il testo non parla più di “avvocato” ma di “rappresentante legale”, aprendo la strada a figure non togate e svilendo la professione a quella di un segretario-accompagnatore sottopagato.
L’Avvocatura italiana non può accettarlo. Non si può consentire che il difensore venga retribuito per indurre il proprio assistito a non difendersi. Se il Governo vuole ridurre i tempi, intervenga sulle Prefetture e sulla qualità delle decisioni amministrative. La difesa dei diritti è un pilastro della nostra civiltà: il giorno in cui l’avvocato viene pagato per far rinunciare ai diritti, la Repubblica cessa di essere quella disegnata dalla nostra Costituzione.
Avv. Antonello Talerico
Componente del CNF per il Distretto di Catanzaro









