Detenzione Armi: gli obblighi previsti dalla legge

pistola21-04
Reggio Calabria – Il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 numero 121, entrato in vigore il 5 novembre 2013, conte-nente disposizioni in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, ha introdotto, per i meri “detentori” di armi, l’obbligo di presentazione, entro il 4 maggio 2015 , di certificazione medica di idoneità psicofisica alla detenzione.
In particolare, le disposizioni contenute nell’art. 6, comma secondo, del citato decreto impongono a tutti i detentori di armi di far pervenire, entro il 4 maggio 2015, agli Uffici di Pubblica Sicurezza o Comandi Carabinieri competenti a ricevere le relative denunce detentive, la certificazione medica prevista dall’art. 35 del TULPS per il rilascio del Nulla Osta all’acquisto di armi.
Sono esentati dall’obbligo di presentazione coloro i quali, nei sei anni antecedenti l’entrata in vigore del sopra citato decreto, abbiano già prodotto detto certificato medico.
In caso di inottemperanza entro il 4 maggio 2015 alle descritte disposizioni, il detentore verrà for-malmente diffidato alla presentazione del certificato nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali verrà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione armi.
Vista l’imminenza del termine ultimo indicato, ossia il 4 maggio 2015, gli interessati sono invitati a presentare il più sollecitamente possibile la prescritta certificazione medica unitamente a copia dell’ultima denuncia delle armi in loro possesso.