Noleggi: Ecco cosa prevede il decreto su Ncc

Roma  – Nove commi per disciplinare i Noleggi con conducente, modificando la contestata legge 21/1992, a sua volta cambiata dall’articolo 29, comma 1 quater, del dl 207/2008. Il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea” e’ stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri per impedire “pratiche di esercizio abusivo di servizio taxi e de servizio noleggio con conducente”. Il dl stabilisce il ritorno in rimessa ma non se si hanno delle prenotazioni da contratto in essere; l’utilizzo di rimesse ulteriori rispetto a quella del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione previa intesa da parte della Conferenza unificata entro il 28 febbraio; introduce l’utilizzo di strumenti tecnologici per la prenotazione; prevede che non scatteranno sanzioni per 90 giorni; istituisce il foglio di servizio elettronico e il Registro informatico delle imprese.
Questi punti principali: – LA SEDE: la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il vettore puo’ disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
– RITORNO IN RIMESSA: le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio Ncc devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
L’inizio di un nuovo servizio puo’ avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate piu’ prenotazioni di servizio, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque entro massimo due anni, l’inizio di un singolo servizio con prenotazione puo’ avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando e’ svolto a seguito di un contratto scritto e registrato tra cliente (come un albergo) e vettore.

FOGLIO DI SERVIZIO IN FORMATO ELETTRONICO: l’Ncc ha l’obbligo di compilare e tenere da parte un foglio di servizio in formato elettronico che deve riportare: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto il foglio di servizio elettronico e’ sostituito da una versione cartacea e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
– REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE: presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verra’ istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e autonoleggio con conducente.
– SANZIONI: si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
– NUOVE AUTORIZZAZIONI: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla piena operativita’ dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese non e’ consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per Ncc.
– RISORSE: 1 milione di euro per il 2019 per l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi informativi del centro elaborazioni dati del Mit.