Lamezia: emessa sentenza appello processo Perseo

perseo-quadro-inchiestaLamezia Terme – Si è concluso il processo di appello nei confronti degli imputati che sono stati giudicati con il rito abbreviato nell’ambito dell’operazione Perseo. Nel tardo pomeriggio di oggi infatti è stata emessa la sentenza, dopo la fase conclusiva delle discussioni da parte degli avvocati nell’interesse dei loro assisti.  Tra gli assolti, Giovanni Cosentino, e gli avvocati  Giuseppe Lucchino e Tiziana D’Agosto. Inoltre sono stati assolti, Pasquale Gigliotti e Vincenzo Giampà, detto camacio,  entrambi difesi dall’avvocato Pino Spinelli. Assolti anche Vincenzo Torcasio cl.78,  Francesco Costantino Mascaro, Saverio Torcasio, Renato Rotundo e Davide Orlando. Sono state, inoltre,   confermate le assoluzioni relative alle posizioni di Paradiso Antonio, Paradiso Angelo Francesco e Mercuri Michael, tutti difesi dall’avv. Antonio Larussa, per tutti i capi di imputazione a loro ascritti; è stata confermata l’assoluzione di Torcasio Vincenzo (cl.62), difeso dall’avv. Puteri e dall’Avv. Larussa, in relazione all’estorsione ai danni della ditta Curcio; è stata confermata l’assoluzione di Bentornato Pasquale, difeso dall’avv. Larussa, in relazione all’estorsione ai danni di Cortese Giovanni Carlo e Scalise Saverio.

 

La sentenza:

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, sezione seconda, così composta:
dott. Marco Petrini Presidente
dott. Vincenzo Galati Consigliere
sig. Carmela Ieraci Giudice popolare
sig. Caterina Majolo Giudice popolare
sig. Angelo Mariano Giudice popolare
sig. Fioravante Caroleo Giudice popolare
sig. Annamaria Ammirati Giudice popolare
sig. Antonio Riccio Giudice popolare
alla pubblica udienza del 18.7.2016 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Letti gli artt. 592, 604 e 605 c.p.p.; in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data
8.6.2015 appellata da Bentornato Pasquale, Bonaddio Vincenzo, Catroppa Giuseppe, Catroppa Pasquale, Galiano Giorgio, Giampà Antonio, Giampà Domenico, Giampà Pasquale, Muraca Antonio, Notarianni Aldo, Notarianni Gianluca Giovanni, Paola Claudio, Renda Francesco, Torcasio Vincenzo cl. ’62, Ventura Antonio, Ventura Vincenzo, Villella Alessandro nonché dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Fozza Emiliano, Sirianni Domenico, Mercuri Michael, Cerra Nino, Paradiso Angelo Francesco, Bentornato Pasquale, Trovato Luigi, Trovato Luciano, Muraca Antonio, Ammendola Giuseppe, Strangis Gino, Strangis Pino, Lucchino Giuseppe, Fragale Antonio, Mascaro Francesco Costantino, Cosentino Giovanni, Bonaddio Vincenzo, Giampà Pasquale, Notarianni Aldo, Giampà Vincenzo, Torcasio Alessandro, Paola Claudio, Torcasio Saverio, Notarianni Carmine Vincenzo, Giampà Alberto, Torcasio Vincenzo cl. ’62, Rotundo Renato, Gigliotti Pasquale, Giampà Saverio, Orlando Davide, D’Agosto Tiziana, Mancuso Luigi, Notarianni Gianluca Giovanni, Giampà Antonio, Ascone Salvatore, Paradiso Antonio, Torcasio Vincenzo cl. ’78, cosÌ provvede:
dichiara la nullità della sentenza appellata limitatamente alle posizioni di Villella Alessandro, relativamente al capo l) della rubrica e Fozza Emiliano, relativamente al capo 12 quater) della rubrica ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio;
previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203) ridetermina la pena inflitta a Giampà Domenico in quella di anni otto, mesi otto e giorni venti di reclusione;
previa eliminazione della pena inflittagli in continuazione per il capo 3 3 bis) della rubrica, ridetermina la pena inflitta a Catroppa Pasquale in quella di anni tre, mesi uno e giorni venti di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
dichiara Bonaddio Vincenzo colpevole anche dei reati di cui ai capi 47) e 48) della rubrica in continuazione tra loro e con quelli per i quali ha riportato condanna in primo grado e lo condanna alla pena finale dell’ ergastolo;
dichiara Ammendola Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 47) e 48) della rubrica in continuazione e, concesse attenuanti generiche equivalenti alla premeditazione, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto per la durata della pena;
dichiara Giampà Pasquale colpevole anche dei reati di cui ai capi 33bis), 47) e 48) della rubrica in continuazione tra loro e con quelli per i quali ha riportato condanna in primo grado e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203), lo condanna alla pena finale di anni quattordici e mesi nove di reclusione;
dichiara Notarianni Aldo colpevole anche del reato a lui ascritto al capo 33bis) della rubrica in continuazione con quelli per i quali ha riportato condanna in primo grado e, previa concessione delle attenuanti generiche sub valenti rispetto alla premeditazione, lo condanna alla pena di anni trenta di reclusione;
dichiara Muraca Antonio colpevole anche del reato a lui ascritto al capo l) della rubrica in continuazione con quelli per i quali ha riportato condanna in primo grado e, per l’effetto, ridetermina la pena in quella di anni otto di reclusione dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Ascone Salvatore colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed € 24.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarando lo stesso interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena;
dichiara Fozza Emiliano colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) della rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Trovato Luigi colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di annI CInque;
dichiara Trovato Luciano colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiara Strangis Gino colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Strangis Pino colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Sirianni Domenico colpevole del reato a lui ascritto In rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed
in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Notarianni Carmine Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
dichiara Fragale Antonio colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, per l’effetto, lo condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in condizione di interdizione legale per la durata della pena ed applicando allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno;
dichiara Giampà Alberto colpevole del reato a lui ascritto e, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3 c.p., lo condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiara Mancuso Luigi colpevole del reato a lui ascritto come originariamente contestato e, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3 c.p., lo condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado dichiarandolo interdetto in dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiara Cerra Nino colpevole del reato a lui ascritto al capo 30) e, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 3 c.p. e concesse attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed € 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado;
conferma nel resto la gravata sentenza e condanna Ventura Antonio, Renda Francesco, Galiano Giorgio, Catroppa Giuseppe, Ventura Vincenzo, Villella Alessandro al pagamento, ciascuno per la propria parte, delle ulteriori spese processuali;
condanna Fozza Emiliano, Sirianni Domenico, Ventura Antonio, Bentornato Pasquale, Renda Francesco, Muraca Antonio, Strangis Gino, Strangis Pino, Ventura Vincenzo, Notarianni Carmine Vincenzo, Galiano Giorgio, Fragale Antonio e Torcasio Vincenzo cl. 62 in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dal Comune di Lamezia Terme che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge;
condanna Ventura Antonio, Bentornato Pasquale, Giampà Domenico, Muraca Antonio, Catroppa Giuseppe, Catroppa Pasquale, Giampà Pasquale, Notarianni Aldo Aldo, Torcasio Alessandro, Notarianni Gianluca Giovanni, Giampà Antonio, Cerra Nino, Mancuso Luigi e Giampà Alberto in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dall’Associazione Antiracket Lamezia Terme e dall’ Associazione FAI che liquida in complessivi € 4.000,00, per ogni parte, oltre accessori di legge;
condanna Renda Francesco e Villella Alessandro in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado da Zurich Insurance PLC che liquida in complessivi € 3.800, oltre accessori di legge;
condanna Torcasio Alessandro alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili Chirumbolo Giancarlo e Chirumbolo Antonio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori disponendo, in relazione a Chirumbolo Giancarlo ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite in favore dello Stato;
condanna Giampà Alberto e Notarianni Aldo in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado da Chirico Giovanni e Chirico Giuseppe che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge;
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza sospendendo, per pari periodo, il termine di custodia cautelare per gli imputati detenuti.
Catanzaro 18.7.2016 Il Presidente