Diffamazione: Cassazione, no sequestro giornali online

corte-cassazioneRoma – La liberta’ di stampa sancita dalla Costituzione vale anche per i giornali diffusi sul web e, dunque, non possono essere sequestrati nel caso di notizie diffamatorie. Lo ha sancito la Cassazione, con una sentenza delle Sezioni unite civili: “La tutela costituzionale assicurata del terzo comma dell’art. 21 della Costituzione alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico – e’ il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte – quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarita’, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il Registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attivita’ professionale di informazione diretta al pubblico, cioe’ di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualita’ e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto – sottolinea la Corte – nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusivo o meno, con mezzo telematico non puo’ essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.

Le Sezioni unite civili della Suprema Corte hanno enunciato il principio di diritto, dopo la richiesta del procuratore generale della Cassazione, alla luce di contenziosi civili davanti al Tribunale di Napoli riguardanti alcuni articoli che il presidente di una Universita’ telematica aveva lamentato diffamatori, apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un settimanale e di un quotidiano.