Camera penale: Cardamone affronta l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

Vincenzo Cardamone- Francesco Pagliuso

Vincenzo Cardamone- Francesco Pagliuso

Lamezia Terme – “L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto” è stato il tema di fondo trattato da Vincenzo Cardamone, magistrato onorario in servizio presso il tribunale Lametino , nell’ambito del corso di perfezionamento per penalisti tenuto dalla Scuola Territoriale lametina nell’Aula “G. Garofalo” del Tribunale lametino. Davanti ad un uditorio qualificato composto da Avvocati provenienti da tutti i fori della Calabria, il magistrato onorario ha trattato questo importante argomento di recentissima attualità. Infatti l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha infatti due sole settimane di vita essendo entrato in vigore il 2 aprile scorso. L’introduzione dell’art 131 bis del codice penale nel nostro sistema non è stato indolore ed ha alimentato un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. Se da un lato, ha spiegato, infatti è indubbio che l’istituto potrà costituire un importante strumento di deflazione, dall’altro, sono veramente numerosi gli studiosi che vi leggono una vera e propria abdicazione dello stato di diritto rispetto alla possibilità di perseguire i reati. Con la legge numero 67 del 28 aprile 2014 è stata conferita delega al Governo per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale.
La delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 che ha introdotto nel nostro sistema penale l’art 131 bis. Si tratta di una disciplina che se correttamente interpretata può dare un significativo contributo nell’ottica della deflazione processuale, senza che però questo risultato porti con se, inaccettabilmente, una caduta del livello di sicurezza sociale e una sorta di “abdicazione” della risposta sanzionatoria dello Stato. Per conseguire, insieme, questi risultati è necessaria, quindi, una applicazione ragionevole ed attenta , che deve passare attraverso una sempre adeguata motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge.

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In tal modo, ha speigato ancora Cardaome,   potranno soddisfarsi le concorrenti esigenze che stanno alla base dell’istituto, puntualmente sintetizzate nella relazione di accompagnamento: l’esigenza di alleggerimento del carico giudiziario , il rispetto del principio di proporzione e l’adeguata considerazione della persona offesa. Cardaomeni, ha poi spiegato che l’applicabilità dell’istituto presuppone pur sempre e necessariamente un fatto “non inoffensivo”. Il giudizio sull’irrilevanza del fatto pretende, infatti, che sia risolta – ha evidenziato il togato – positivamente la valutazione sulla sussistenza, nella fattispecie esaminata, di una condotta ascrivibile, in una fattispecie criminosa, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, e concretamente punibile; in particolare, per essere rimasta esclusa l’applicabilità della disciplina del reato impossibile (art 49 cp) per inidoneità assoluta della condotta a ledere l’interesse tutelato dalla norma.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati tutti i profili della nuova disciplina. L’ambito di applicazione, i singoli parametri di riferimento, l’esiguità del danno o del pericolo, le ipotesi normative di esclusione dell’esiguità del danno o del pericolo, le modalità della condotta, la non abitualità del comportamento incriminato.
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Sono altresì stati affrontati gli aspetti della norma che presentano delle evidenti imprecisioni tecniche e che certamente dovranno essere corretti quali ad esempio la differenza che introduce la norma tra condotta plurime e reiterate ai fini della esclusione dell’applicabilità dell’istituto.
Per concludere dal magistrato onorario sono poi state illustrate le nuove norme processuali introdotte con il decreto legislativo 28 del 16 marzo 2015. L’argomento ed il relatore sono stati introdotti dal segretario della Camera Penale di Lamezia, avvocato Francesco Pagliuso.