Lamezia Terme – “Il tentativo e la desistenza nel concorso di persona nel reato” è stato il tema di fondo trattato dall’avvocato Francesco Gambardella, nell’ambito del corso di perfezionamento per penalisti tenuto dalla Scuola Territoriale lametina nell’Aula “G. Garofalo” del Tribunale lametino. Davanti ad un uditorio qualificato composto da Avvocati provenienti da tutti i fori della Calabria, il noto penalista lametino o ha trattato questo importante argomento che ha definito semplice ma difficile. Una a problematica, ha spiegato che “si pone ogni qualvolta un soggetto che concorre nella esecuzione di un reato decide di recedere dalla sua azione criminosa”. E diversamente da come accade nel reato monosoggettivo, nel reato plurisoggettivo non basta recedere dalla volontà di commette quel reato, ma è necessario neutralizzare tutto quanto precedentemente posto in essere nell’esecuzione del reato stesso. Ed a tal proposito l’avvocato Gambardella ha fatto un distinguo tra quello che è definito concorrente morale e colui il quale, invece, è concorrente materiale o esecutore del fatto: il risultato la prova che è stata definita diabolica è la prova che incombe su chi si è attivato, riuscendoci, a neutralizzare e a non provocare effetti dall’azione precedentemente posta in essere. Si è detto quindi che per esempio nel reato di tentato omicidio il fatto che il soggetto che avrebbe dovuto rifornire le armi ritira la propria adesione rispetto al fatto criminoso e non mette a disposizione le armi integra una fattispecie di desistenza attiva visto che non solo è formalmente receduto da quella azione, ma non mettendo a disposizione strumenti per la consumazione del delitto ha interrotto quello che è stato definito nesso causale e, quindi, ha posto nel nulla l’azione precedentemente posta in essere. Problemi maggiori sono stati rilevati nel momento in cui si discute di accertare la desistenza di un concorrente diverso da quello materiale.
Ad introdurre il relatore il segretario della Camera Penale l’avvocato Franco Pagliuso, il quale ha spigato che solitamente la commissione di un reato si realizza con la successione di fasi diverse che culminano nella verificazione del fatto/reato.
Le diverse fasi dell’iter criminoso – la cui individuazione teorico/pratica è fondamentale per lo studio e la comprensione del tentativo nel diritto penale – si susseguono solitamente senza interruzioni e si possono così definire:
– fase della ideazione: si svolge nel foro interno del soggetto agente quando lo stesso si determina a commettere un reato. Siamo in una fase ancora antecedente alla stessa premeditazione. Si tratta della raggiunta convinzione da parte dell’agente (ancorché nemmeno del tutto lucidamente apprezzabile dallo stesso interessato) di determinarsi a infrangere la legge senza che tale progetto abbia avuto alcuna manifestazione nella realtà. Il diritto penale prevede – in generale – che la mera ideazione di un crimine senza che la volontà criminosa abbia riflesso alcuno nella realtà NON sia punibile. Non importa quanto grave sia il crimine “immaginato”: se il delitto “rimane” nella mente del soggetto senza che vi sia alcuna trasformazione della realtà fattuale a seguito di atti o fatti concreti, il diritto penale non prevede punizione alcuna.
Il tentativo sarà punito come tale solo e solamente nel momento in cui l’ideazione si realizza – anche solo in parte – nella realtà dal momento che il c.d. principio di offensività (base fondamentale del nostro diritto penale) esige che siano punibili solo gli atti agiti e non anche quelli solamente ideati, immaginati e/o programmati ma mai, nemmeno in parte, eseguiti.
– Fase della preparazione: si tratta della vera e propria organizzazione del reato e, in quanto tale, è concettualmente possibile solo per i reati dolosi ovvero effettivamente voluti dall’agente e non già per quelli colposi (dal momento che, ovviamente, non vi può essere preparazione alcuna per fatti reato non voluti dall’agente ma allo stesso ascrivibili a titolo di colpa);
– Fase dell’esecuzione: è quella specifica della realizzazione della condotta criminosa (che, in quanto tale, può essere di varia durata e presentarsi anche come permanente ovvero protratta nel tempo per un intervallo anche assai dilatato);
– fase della consumazione: ovvero della materiale realizzazione di tutti gli elementi previsti dalla norma quali elementi costitutivi del reato.