Lamezia: Canzoniere e le modifiche delle misure cautelari personali

canzoniere-lucio060216Lamezia Terme – Le Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, in base alla legge 47 del 16 aprile dello scorso anno sono state al centro della lezione del corso di approfondimento per difensori di ufficio organizzato dalla Camera Penale di Lamezia Terme, dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Minorile di Lamezia. Relatore della sesta lezione l’avvocato Lucio Canzoniere che si è soffermato ad illustrare le le modifiche più significative come la modifica dell’articolo 275, comma 3, codice di proceduta penale , per effetto del quale la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo laddove risultino inadeguate altre misure interdittive o coercitive: il carcere, quindi, diviene una extrema ratio e le misure, a differenza del passato, potranno essere applicate cumulativamente (ex art. 299, comma 4, c.p.p.).
Canzoniere poi facendo riferimento all’articolo uno delle nuova legge ha sottolineato che lo stesso modifica l’art. 274, comma 1, lett. b) e c) codice di procedura penale, laddove vengono modificati i presupposti per l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto per potersi applicare detta misura richiede che il pericolo di fuga non sia solo concreto ma anche attuale. Il relatore ha poi fatto rivelare che si prevede, inoltre, che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possano essere desunte solo dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. E si prevede una valutazione più approfondita degli elementi necessari per verificare l’opportunità di applicare la custodia cautelare in carcere, in quanto, oltre alla gravità ed alle modalità del delitto si dovranno prendere in considerazione anche altri parametri quali i precedenti, i comportamenti, la personalità dell’imputato, ecc. Spigando poi che viene meno la possibilità, per il giudice, di motivare l’applicazione della misura cautelare per relationem agli atti del pubblico ministero, posto che, a seguito della modifica dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), diviene necessaria una autonoma motivazione che tenga in dovuta considerazione anche gli argomenti della difesa.
La durata massima delle misure interdittive, quali la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, la sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio e il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali, ai sensi del nuovo art. 308, comma 2, c.p.p., aumenta da 2 a 12 mesi e perdono di efficacia quando sia decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza.
Permane la presunzione di assoluta idoneità della custodia cautelare in carcere per reati particolarmente gravi quali, i delitti di mafia, di associazione terroristica, anche internazionale ed associazione sovversiva mentre, per altre fattispecie di reato (ad es. omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona a scopo di estorsione) la misura della custodia cautelare non trova applicazione qualora si riesca a dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con il ricorso ad altre misure.