Lamezia: Proteggere i bambini dalla violenza assistita, convegno

convegno-violenza-assistitaLamezia Terme – “Il minore vittima di violenza assistita intrafamiliare: dall’incidente probatorio alla prova in dibattimento”: è stato il tema di fondo di un interessante convegno prossommo dlla Camera Minorile di Lamezia Terme e che ha visto come relatori tre importanti relatori la dottoressa Marta Agostini, sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, il dottor Giovanni Lopez, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e il dottor Fabio Roia, Presidente Sezione Penale del tribunale di Milano. Un tema quello sviluppato dai tre relatori che hanno spiegato che coca è la violenza assistita intrafamiliare che è una forma di violenza domestica che consiste nell’obbligare un minore ad assistere (da qui il termine “assistita”) a scene di aggressività o violenza verbale, fisica, sessuale tra persone che costituiscono per lui un punto di riferimento o su persone a lui legate affettivamente, che siano adulte o minori. La violenza assistita, in quanto maltrattamento psicologico, comporta effetti a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale. Anche se non risulta dimostrabile una correlazione lineare tra la violenza assistita e l’insorgenza di esiti clinici, conseguenze dannose provocate da abusi, maltrattamenti e violenze, si verificano con grande frequenza, anche nei casi in cui il bambino non manifesti un sintomo immediato. Ognuno dei relatori ha illustrato le tipologie e le conseguenze della violenza assistita. Sul piano procedurale interessante è stato l’argomento affrontato dal nostro sostituto agostini-martaprocuratore la Dottoressa Marta Agostini sviluppando la “Ratio dell’incidente probatorio nel codice di rito del 1988: l’art. 392 codice procedura penale”. Ma cos’è l’incidente probatorio? E’ uno strumento, ha spiegato la Agostini, di anticipazione della formazione della prova, legalmente previsto e disciplinato. Sottolienando che “è pertanto, un istituto di evidente natura eccezionale in quanto previsto in deroga al principio generale, accolto nel nostro ordinamento, secondo cui la prova si forma in dibattimento, dinnanzi al giudice naturale precostituito per legge, nel pieno contraddittorio delle parti”. Ma dall’alto della sua esperienza di magistrato inquirente la Agostini ha messo in evidenza che la caratteristica dell’incidente probatorio,  “è quella di anticipare la formazione e cristallizzazione della prova in una fase antecedente al dibattimento, quella delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, dinnanzi al GIP o al GUP, quindi dinnanzi ad un giudice diverso da quello che, in linea di massima, pronuncerà la sentenza, pensando ai casi in cui l’imputato scelga invece di definire il giudizio con riti alternativi. E’ stata una relazione ampia e articolata quella della Agostini che si è soffermata anche ad analizzare dal punto io vista procedurale l’incidente probatorio “anomalo”, istituto ha evidenziato che “nella sua particolare caratteristica di istituto che deroga alla deroga, può essere richiesto dalle parti non già per assumere anticipatamente una qualsivoglia prova, ma solo per assumere convegno-violenza-1una testimonianza. E non una qualsivoglia testimonianza, ma solo la testimonianza della vittima del reato (sia essa minorenne o maggiorenne) ovvero del minore degli anni 18, in quest’ultimo caso a prescindere dal suo status di persona offesa”. Perché, ha spiegato “con ciò il legislatore fissa per le parti del processo penale una sorta di “controlimite” (per rubare un termine agli studiosi del diritto costituzionale): la “compressione” delle garanzie tipiche del processo accusatorio che l’ordinamento riconosce all’imputato – ovvero la deroga alle regole che impongono che la prova si formi nel pieno contraddittorio delle parti dinnanzi al Giudice che pronuncerà la sentenza – trova la sua giustificazione ed il suo limite nell’esigenza, di pari rilevanza, di tutelare e preservare la testimonianza delle vittime di particolari tipologie di reato (ripeto, a prescindere dalla loro età) ovvero di tutelare la testimonianza dei minori che in un modo o nell’altro, come vittime o come semplici spettatori, sono stati direttamente o indirettamente coinvolti nel compimento di particolari tipologie di reato”. Precisando che “l’istituto dell’incidente probatorio anomalo non sia stato ideato a difesa delle vittime dei reati ivi richiamati o dei minori che hanno subito o loro malgrado hanno assistito alla perpetrazione di quei particolari reati o, comunque, non solo a loro difesa” e che
che “l’istituto dell’incidente probatorio, con l’acquisizione della prova, non vuole tutelare solo i minori, ma anche la persona che rende quella testimonianza”. Tutto ciò al fine di garantire la genuinità della prova: Perché spesso, ha evidenziato quando si passa nella fase dibattimentale, la vittima può se stesso, o che rimuova, soprattutto se minorenne, ciò ha esposto nella fase dichiarativa, facendo così venire meno la chiarezza della sua dichiarazione. Importante a fini dell’incidente probatorio, inoltre, ha evidenziato l’Agoistino, “è importante e fondamentale che l’audizione, per essere veritiera al massimo, venga audio e videoregistrata per cogliere ogni movimento e gesto del bambino.” I lavori sono stati introdotti dai saluti dell’avocato Nicolina Perri, Presidente della Camera Minorile di Lamezia Terme e dal segertario del Conisglio dell’Ordine degli Avvocati.