Giustizia: difensore d’ufficio, la lezione dell’avvocato Moricca

moricca-camera-penale30Lamezia Terme – “La particolare tenuità del fatto: natura sostanziale e problematiche processuali” questo l’oggetto della lezione del corso per Difensori
d’Ufficio organizzato dalla Camera Penale di Lamezia Terme, tenuta, dall’Avvocato Anna Moricca che ha spiegato che “l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il d.lg. n. 28 del 2015, emanato in ottemperanza alla legge delega n. 67 del 104, art. 1, comma 1, lett. m). La suddetta disciplina si compone di poche disposizioni che investono tanto il codice penale che quello di procedura.
Con riferimento al diritto penale sostanziale, la riforma ha introdotto nel codice penale una sola nuova disposizione, sia pur di importanza fondamentale.
Con l’art. 1 del decreto in commento è stato inserito nel codice penale l’art. 131-bis, intitolato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” .
Chiare sono le ragioni dell’innovazione che si va illustrando: l’intento è quello di deflazionare il carico di lavoro dell’amministrazione della giustizia, nella consapevolezza che il ricorso allo strumentario penale ha assunto nel nostro paese connotazioni ormai patologiche e rispetto alle quali era necessario un intervento radicale. Sotto questo profilo la disposizione sopra illustrata pare ricalcare l’istituto analogo presente nel processo davanti al giudice di pace laddove con riferimento ai reati devoluti alla competenza di questo giudice la scarsa rilevanza offensiva della vicenda consente di escludere la punibilità del soggetto agente.
moricca-camera-penale301La relatrice ha illustrato le differenze correnti fra la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e la similare disciplina dettata con riferimento al Giudice di Pace di cui all’art. 34 D.lg n. 274/2000, sottolineando come la normativa per i procedimenti davanti al tribunale richiama l’istituto della improcedibilità e conformemente a ciò rinviene nell’atteggiamento della persona offesa rispetto al procedimento penale il profilo centrale per definire un comportamento criminoso come tenue o meno.
L’Avvocato Moricca, ha poi evidenziato le novità di carattere processuale introdotte dal nuovo istituto di cui all’art. 131 bis c.p., ed in particolare il comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p., il comma 1-bis nell’art. 469 c.p.p., e l art. 651-bis c.p.p. in tema di efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Comprensibili – secondo la Moricca – le ragioni che hanno portato all’adozione di tale disciplina: una volta giudizialmente accertati i profili della vicenda ed individuate le responsabilità dell’imputato, il quale non merita una sanzione in sede penale solo per l’irrisorietà del danno arrecato, rimanendo comunque dimostrata la fondatezza delle pretese della persona offesa, non si vede per quale motivo non prevedere l’utilizzabilità in altra sede giurisdizionale di tali acquisizioni probatorie, non influendo certo sulla correttezza della ricostruzione giudiziale dell’accaduto la circostanza che i fatti sia andati esenti da punizione in ragione della tenuità del fatto.
L’operare della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, afferma l’Avvocato Moricca, si fonda su una valutazione circa la serietà e gravità degli effetti dannosi – anche in termini di mera messa in pericolo – sopportati dalla persona offesa o dal bene giuridico tutelato in conseguenza della vicenda delittuosa: quando tali effetti si presentino “tenui” allora pare congruo non procedere all’applicazione della sanzione, pure astrattamente prevista per fatti quali quelli oggetto del singolo giudizio all’interno del quale la valutazione di insignificanza è operata. Tuttavia, la scelta del legislatore di rinunciare a punire condotte conformi ad una determinata fattispecie incriminatrice in ragione della loro insignificanza presuppone necessariamente che la valutazione circa la tenuità del fatto sia attuale, sia cioè operata in tempi pressoché contestuali rispetto all’assunzione del comportamento vietato e comunque al momento in cui il fatto stesso è giudicato.