Lamezia: Ferraro e l’immutabilità del Giudice

ferraro-camera140516Lamezia Terme – Immutabilità del Giudice, oralità ed immediatezza nell’assunzione della prova. È stato questo il tema oggetto della lezione tenuta dall’Avvocato Aldo Ferraro, quale professionista specializzato in diritto penale e procedura penale, nell’ambito del corso di specializzazione per Difensori d’Ufficio organizzato dalla Camera Penale di Lamezia Terme. Al centro dell’incontro di oggi è stata la illustrazione, da parte dell’Avvocato Ferraro, delle più spinose problematiche inerenti il principio sancito dall’art. 525 del codice di procedura penale, secondo cui il Giudice che rende la decisione deve essere lo stesso dinanzi al quale sono state assunte le prove nel contraddittorio tra le parti. Dopo avere spiegato quale sia il procedimento attraverso il quale si garantisce il rispetto di tale principio anche nel caso in cui cambi la persona fisica del giudicante, il penalista si è soffermato sulle più recenti sentenze rese dalla Corte di Cassazione in tale materia, evidenziando in particolare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale segnato da due recenti sentenze rese dalla Cassazione nel 2015. Secondo la prima è nulla la sentenza resa da un giudice diverso da quello che ha assunto le prove in assenza del consenso del difensore dell’imputato alla utilizzazione delle prove acquisite dal precedente giudice; secondo l’altra, invece, non vi sarebbe alcuna nullità visto che la mancata opposizione formalizzata dal difensore deve intendersi quale consenso implicito alla rinnovazione. Emblematico, ad avviso del noto penalista ferraro-camera140516-1lametino, come tali sentenze siano state emesse non solo dalla stessa quinta sezione della Corte, ma addirittura dallo stesso Presidente e dagli stessi Giudici, rendendosi quindi opportuno, ad avviso del relatore, un intervento delle Sezioni Unite per risolvere tale contrasto. L’attenzione dell’Avvocato Ferraro si è poi spostata sulla compatibilità del giudizio di appello, dal carattere cartolare, con il principio dell’oralità nell’assunzione delle prove e dell’immediatezza, questione che è stata oggetto di diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che hanno rilevato come il giudice di appello, essendo diverso da quello che ha assunto le prove nel giudizio di primo grado, nel caso in cui voglia riformare una sentenza di assoluzione, e condannare quindi l’imputato, è tenuto ad assumere nuovamente quelle prove orali non potendosi limitare ad una loro diversa interpretazione. Il relatore, infine, ha quindi rilevato le resistenze manifestate dalla Corte di Cassazione ad allinearsi a quanto affermato a livello sovranazionale, tanto che lo scorso 28 aprile si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno integralmente recepito quanto affermato dalla Corte Europea, ed hanno quindi risolto tale contrasto interpretativo.