Lamezia: Ruberto(Uilpa) anomalo incarico gestione Peg

Lamezia Terme – Bruno Ruberto, segretario generale della Uilpa, denuncia presunte anomalie nell’affidamento diretto della stesura del Peg (piano esecutivo di gestione) a una società Ifm srl di Catanzaro.

“Da quando è stato introdotto il PEG nell’ordinamento degli enti locali, il Comune di Lamezia Terme ha predisposto lo strumento di programmazione e autorizzazione alla spesa con risorse umane esclusivamente interne.
La UIL-FPL, segnala che la “Determinazione a contrarre per affidamento diretto prestazione di servizio relativo alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e relativi allegati alla ditta IFM srl di Catanzaro”, risulta irregolare, gravemente viziata nella forma e nella sostanza, grave duplicazione della spesa, economicamente svantaggiosa, illogica e in violazione della incombenza specifica dell’attività propria del Segretario Comunale p.t..
La Determina di affidamento diretto in oggetto emarginata, richiama solo l’art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N°21 del 19.05.2016, adducendo testualmente:
– che questo Ufficio, stante l’urgenza e a causa della ristrettezza dei tempi, non è ormai più in grado di procedere al suo interno alla predisposizione e successiva presentazione agli Organi competenti per la necessaria approvazione del PEG di cui all’art. 169 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;
– che questo Ente necessita di provvedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnico/professionale per la stesura del PEG che tutte le Amministrazioni devono adottare così come previsto del Regolamento di Contabilità
Tali motivazioni sono fuorvianti e in palese contrasto con il menzionato regolamento che richiama lo stesso Segretario Comunale in quanto:
-il comma 1 dell’art. 40 del Regolamento di Contabilità, prevede che il procedimento di formazione del PEG si conclude entro il termine ordinatorio di venti giorni dalla data di approvazione del bilancio;
-il comma 3 dell’art. 40 del citato regolamento demanda esplicitamente al Segretario Comunale l’elaborazione della proposta del piano esecutivo di gestione;
-il comma 6 recita testualmente: “Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell’ultimo documento approvato”.
Tenuto conto che la Commissione Straordinaria ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 in data 14.04.2018 e il PEG doveva essere approvato nei 20 giorni successivi, non si comprende l’urgenza e la ristrettezza dei tempi invocati dal dr. Giuseppe Piccoli nell’approvare il PEG 2018/2020 nell’esercizio finanziario anno 2019.
Considerato quanto previsto dal c. 6 del Regolamento di Contabilità sopra menzionato, perché si depauperano € 23.668,00 di risorse pubbliche anziché assolvere alle funzioni proprie assegnate al Segretario Comunale, potendo tranquillamente gestire le previsioni del PEG incluse nell’ultimo documento approvato?
Nonostante il Segretario comunale non ha assunto incarichi con funzioni dirigenziali, dovendo gestire la sola Unità Operativa Autonoma di segreteria generale (coadiuvato di funzionario amministrativo e diversi dipendenti), perché preferisce officiare società esterne per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Amministrazione?
Il Segretario Comunale ha introdotto la possibilità per i dipendenti pubblici di “subappaltare” mansioni e compiti che gli sono stati attribuiti e per i quali, il medesimo percepisce un lauto salario. Con il Suo comportamento, il dr. Giuseppe Piccoli ha risolto la carenza strutturale e gestionale, potendo la Commissione Straordinaria e tutti i dirigenti affidare all’esterno la predisposizione del bilancio, la programmazione delle opere pubbliche etc.., pagando ugualmente lo stipendio ai dipendenti oltre alla spesa per l’operatore economico incaricato. Una soluzione da folli in un Ente normale, da manifesta incapacità nel Comune di Lamezia Terme che è, come noto, in regime di piano di rientro.
La scrivente O.S. rammenta alle SS.LL. che il percorso attivato dal dr. Giuseppe Piccoli e di simili atti prodotti dall’Ente, sono gravati dalle cronache locali legate allo scioglimento del Consiglio Comunale, ricordando che la relazione del Ministro dell’Interno al sig. Presidente della Repubblica del 17 novembre 2017, tracciava un passaggio significativo e riconducibile all’attualità degli eventi che si denunciano, riportando che: “Disfunzioni e irregolarità sono state rilevate anche per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico caratterizzate da un ripetuto ricorso ad assegnazioni dirette sulla base di infondati motivi di urgenza”.
La UIL-FPL richiama i numerosi rilievi della magistratura contabile che sottolinea la necessità di una puntuale verifica dell’effettiva carenza di risorse interne all’ente locale, con onere di motivazione affermando infatti che l’accertamento prescritto dall’art 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001, “costituisce specifico onere che deve presidiare ogni decisione di esternalizzazione da parte di una pubblica amministrazione, sia nel caso in cui la prestazione richiesta ad un soggetto esterno sia qualificabile come lavoro autonomo (o, in termini amministrativo-contabili, consulenza) sia nel caso in cui sia qualificabile come appalto di servizi”.
Appare indubbio che l’obbligo di accertamento (e conseguente motivazione) sia vigente nel nostro ordinamento in forza del principio generale di buona amministrazione: l’omessa verifica preventiva della razionalità della scelta in termini di non duplicazione delle spese, espone necessariamente l’ente ad una eventuale responsabilità amministrativa e per danno erariale.
La UIL-FPL, ritiene necessario fare chiarezza su ruoli e responsabilità segnalando le ulteriori incongruenze e irregolarità riportate nella citata determina le cui criticità si riassumono brevemente:
1) La procedura eseguita risulta anomala e totalmente difforme dalle indicazioni dell’ANAC, in particolare, non risulta formalmente essere stata avviata nessuna indagine di mercato e nessuna forma di pubblicità conoscitiva in atti viene riportata;
2) La determina recita di avere acquisito un preventivo datato 12.12.2016 ma protocollato il 14.12.2018, per poi procedere all’ordine diretto sulla piattaforma. Il flusso procedurale appare fortemente compromesso e connivente in quanto: il dr. Piccoli individua la ditta di fiducia dell’Amministrazione e affidataria di altri servizi; acquisisce il preventivo al di fuori della piattaforma telematica Consip; valuta positivamente l’offerta fatta, dando la possibilità al fornitore di arricchire il catalogo su MePA con il servizio offerto specifico e magari con l’attribuzione di un codice prodotto per aderire all’acquisto più facilmente. Si sfida chiunque a trovare una prestazione di servizio avente ad oggetto “assistenza tecnico-professionale per redazione PEG” sul mercato elettronico.
3) Violazione della norma che pone l’obbligo di verificare la sussistenza dell’esistenza di convenzione Consip e necessità dell’obbligo di motivazione nei provvedimenti finalizzati all’attivazione della gara in via autonoma.
Infatti l’art. 1, comma 510, della legge 298/2015 recita: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. Nella predetta determina viene ignorato deliberatamente il dettato normativo.
4) Congruità improponibile del prezzo indicato (€ 19.400,00 più IVA), considerata la natura di tipo intellettuale, che non necessita di investimenti diversi della risorsa tempo ed umana, oltre al carattere dell’affidamento diretto che tende ad eludere la tipologia di prestazione perché l’offerta è relativa alla fornitura di servizi, con una evidente manipolazione riportata in atti che riguarda l’affidamento servizio di assistenza tecnico-professionale per la stesura del PEG, che potrebbe nascondere un incarico di consulenza disciplinato in maniera molto rigorosa giusto art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
5) La determina è totalmente priva di specifica motivazione, non chiarisce cioè per quale motivo non si è fatto ricorso alla pubblicazione dell’avviso e al confronto competitivo tra aziende del settore, (vedi Sentenza del Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26).
6) Agli atti, risulta una discrasia tra la spesa categorizzata con il codice di bilancio 1.01.02.1.03 e nel piano dei conti 1.03.01.01.002: la codifica dello strano abbinamento è coerente con la tipologia di spesa? Per caso si è dovuto ricorrere ad una voce di bilancio diversa per coprire l’impegno di spesa?
Per un conforto giuridico sui punti elencati, si suggerisce un’attenta lettura della Sentenza del TAR Calabria N°396 del 17 luglio 2014 e dell’ ANAC nel documento in consultazione di aggiornamento delle linee guida n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al paragrafo 4.3.3.
La ratio del principio di rotazione inoltre è quella di evitare il consolidamento di rendite di posizione ed evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazione appaltante ed operatore economico, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, come chiarito da ANAC nelle LineeGuida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 31 agosto 2017, n. 4125.
Purtroppo, il quadro che è emerso apre uno scenario tragicamente allarmante, che denota una inequivocabile condotta tendenziosa ed elusiva delle più elementari norme sull’affidamento dei servizi, artatamente congegnato dal Segretario Comunale, aggravato dal fatto che ricopre anche il ruolo di RPC.
L’aggregazione di questi elementi, già da soli sufficienti a delineare un quadro a dir poco discutibile, evidenzia, tra l’altro, come l’emergenza rappresentata dal Responsabile del Procedimento (portata a base dell’affidamento diretto), è stata creata “artificialmente”, con la chiara finalità di eludere le responsabilità nell’esecuzione dell’attività lavorativa insita nel ruolo ricoperto.
La UIL-FPL, confida e chiede che vengano avviate tutte le necessarie verifiche su quanto fin quì segnalato, da parte delle SSLL in indirizzo, ognuno per la propria competenza e responsabilità, al fine di accertare il rispetto dei principi di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza, parità di trattamento, non discriminazione , trasparenza e proporzionalità” , per come riportato nella vigente normativa e puntualmente descritte nelle linee guida dell’ANAC.

Ruberto ha segnalato la vicenda con una lettera inviata al prefetto, all’autorità anticorruzione.