Lamezia Terme, 17 luglio 2026 – Riflettori nuovamente puntati sull’aula “Renato Luisi”. Il Presidente del Consiglio comunale, Maria Grandinetti (Forza Italia), ha convocato d’urgenza l’assise cittadina per oggi venerdì 17 luglio, con un unico, delicatissimo punto all’ordine del giorno: la deliberazione sulla surroga del consigliere dimissionario Mimmo Gianturco — nominato assessore — e la convalida del primo dei non eletti, Salvatore Vescio.
Dietro quello che di norma è un mero passaggio burocratico, si nasconde una fitta trama di nodi giuridici e tensioni politiche che hanno già paralizzato la seduta dello scorso 10 luglio, costringendo la Presidenza azzurra guidata da Grandinetti a un delicato lavoro di mediazione. Ma cosa prevede davvero la legge in questi casi? Proviamo a fare chiarezza tecnica tra istituti giuridici e requisiti di eleggibilità.
Surroga e subentro: la cornice normativa del TUEL
Dal punto di vista del diritto amministrativo e degli enti locali, i termini “surroga” e “subentro” vengono spesso usati come sinonimi nel linguaggio giornalistico, ma rispondono a due fasi distinte di un preciso iter disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
La surroga rappresenta l’atto deliberativo vero e proprio con cui il Consiglio comunale prende ufficialmente atto della cessazione dalla carica di un consigliere — in questo caso Mimmo Gianturco, la cui carica è incompatibile con quella di assessore nella medesima giunta — e provvede alla sua sostituzione.
Il subentro è invece l’effetto giuridico diretto di tale surroga. Il seggio rimasto vacante viene attribuito ope legis, ossia per forza di legge, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti, individuato in Salvatore Vescio. Tuttavia, l’efficacia del subentro non è un automatismo immediato, essendo subordinata alla verifica delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità da parte dell’organo assembleare, che deve esprimersi con una formale convalida.
Il nodo dell’incompatibilità tra presunte liti pendenti e presunti debiti erariali
Il blocco della scorsa settimana è nato dalle riserve sollevate dal Sindaco in merito a presunte pendenze di Vescio con l’Ente comunale, legate al mancato pagamento di somme e a un presunto contenzioso per un presunto abusivismo edilizio. In ambito giuridico, le cause di incompatibilità per i consiglieri comunali sono tassativamente regolate dall’art. 63 del TUEL, e nel caso specifico i fari sono puntati su due precisi profili normativi.
Il primo profilo critico riguarda l’ipotesi della lite pendente, disciplinata dall’articolo 63, comma 1, numero 4 del TUEL. La legge stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere chi ha una causa in corso con il Comune.
La ratio della norma: L’obiettivo del legislatore è evitare che il consigliere si trovi in una situazione di evidente conflitto di interessi, dovendo tutelare contemporaneamente il proprio interesse privato contro l’ente e l’interesse pubblico della comunità che rappresenta.
Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione adotta da sempre un approccio restrittivo su questo punto. Per configurarsi la vera e propria “lite pendente”, deve esserci un giudizio civile o amministrativo già formalmente incardinato davanti a un giudice. Semplici contestazioni o procedimenti amministrativi legati a un presunto abuso non bastano di per sé a far scattare l’incompatibilità, a meno che non sia stato promosso un ricorso attivo contro l’ente.
Il secondo potenziale ostacolo è rappresentato dal debito liquido ed esigibile, regolato dal numero 6 dello stesso articolo 63. In questo caso, l’incompatibilità scatta per colui che, legalmente messo in mora, risulta avere un debito certo nei confronti del Comune. Su questo aspetto si gioca la difesa di Vescio, il quale ha già presentato in aula le attestazioni di avvenuti pagamenti di natura erariale. Sotto il profilo del TUEL, qualora il debito venga interamente estinto o si dimostri l’inesistenza di una regolare notifica, la causa ostativa decade immediatamente.
La procedura di contestazione e la tutela del consigliere
Il Consiglio comunale guidato da Maria Grandinetti non potrà semplicemente respingere l’ingresso di Vescio con un voto politico, ma dovrà attenersi alla rigorosa procedura di garanzia amministrativa delineata dall’articolo 69 del TUEL.
In prima battuta, qualora l’aula ritenga sussistente la causa di incompatibilità, dovrà procedere alla formale contestazione della stessa all’interessato. Da quel momento, Vescio disporrà di dieci giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o, in alternativa, per rimuovere la causa ostativa pagando il debito residuo o rinunciando alla lite pendente, avvalendosi della cosiddetta opzione di rimozione.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione delle osservazioni, il Consiglio sarà chiamato a deliberare in via definitiva. In assenza di una tempestiva rimozione del vizio, l’assemblea dichiarerà la decadenza del consigliere, procedendo così alla surroga con il successivo candidato non eletto. La seduta di venerdì 17 luglio sarà quindi il banco di prova non solo politico, ma soprattutto amministrativo per il Comune di Lamezia Terme, chiamato a muoversi sul sottile filo del diritto per evitare ricorsi e paralisi istituzionali.









