Condannata l’Asp di Catanzaro per comportamento antisindacale

Catanzaro – “Non è possibile ricollocare per mobilità infermieri professionali coordinatori di ruolo senza la preventiva informazione e senza avviare le procedure di concertazione e l’obbligatoria contrattazione integrativa con i sindacati aziendali”. Questo quanto stabilito dal “Decreto immediatamente esecutivo” del Giudice del Lavoro di Catanzaro che nei giorni scorsi ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale ordinando la revoca delle deliberazioni. Il giudice del lavoro ha anche comandato “all’azienda, allo scopo di far cessare la condotta illegittima – si legge nel provvedimento – di rimuovere i suoi effetti”. Il tutto ha avuto inizio su iniziativa di Luigi Tallarico, segretario territoriale della Cisl Fp Magna Graecia, che ha ottenuto dal Decreto giudiziario anche il riconoscimento delle spese di giudizio poste a carico dell’ASP.

L’impugnazione delle delibere ora revocate dal giudice (quelle n° 333 del 13.04.2018, n° 911 del 19.09.2018 e n. 1052 del 02.10.2018) era stata chiesta dal segretario aziendale dell’Asp di Catanzaro, Salvatore Arcieri, e dall’intero gruppo dirigente che rappresenta la Cisl Fp Magna Graecia all’interno dell’Azienda, i quali denunciavano la estromissione da parte dei vertici dirigenziali dell’Azienda Sanitaria su una materia regolamentata da norme contrattuali e legislative. Il segretario Tallarico si è attivato dando specifico mandato all’avvocato Silvia Gulisano del foro di Lamezia Terme.

La soddisfazione della parte sindacale per la decisione del magistrato del lavoro si riferisce anche ad alcuni passaggi del decreto, come quello in cui il giudice osserva “che il procedimento di repressione della condotta antisindacale è un procedimento tipicamente condannatorio (nella sua duplice accezione: repressiva e preventiva), tendente a far cessare un comportamento inadempiente del datore di lavoro ad un’obbligazione giuridica, discendente da disposizione di legge o di contratto collettivo. Presuppone, inoltre, l’attualità della medesima condotta illegittima (antisindacale) perché il giudice possa adottare i provvedimenti che inibiscano al datore di continuare a tenerla o lo costringano a rimuoverne gli effetti, ove essi permangano”. La Cisl Magna Graecia, sottolinea inoltre con “soddisfazione che l’azienda riconosciuta colpevole è tenuta da subito a conformarsi all’ordine del giudice, anche nelle more di un’eventuale opposizione, per non incorrere nelle previste sanzioni penali”.