Recepimento Direttiva 2013/59/Euratom: l’Europa “squalifica” l’Italia

In Italia esiste una figura professionale poco conosciuta: l’Esperto Qualificato; egli si occupa di garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dell’ambiente rispetto al rischio da esposizione a radiazioni o a contaminazioni radioattive. L’EQ lavora in sanità, soprattutto, essendo la maggior causa di esposizione, nell’industria, dove c’è, e per l’ambiente. Di solito è un ingegnere, un fisico o un chimico, ma può essere anche un perito industriale, poiché la normativa dello scorso millennio lo consentiva e, in questo caso, spesso ha molta più esperienza. La figura dell’EQ, fin dall’Entrata in vigore del dal D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964, confermata dai successivi decreti citati, è definita come: “persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto”.

 

In Italia, dunque, a differenza che in molti altri Stati Europei, esiste un elenco, di circa 2.500, esperti “qualificati”, tenuto dal Min.lav. (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Esperti-qualificati/Pagine/default.aspx), che hanno dimostrato il possesso delle conoscenze necessarie con un esame di abilitazione e che, guidati dai criteri della giustificazione, dell’ottimizzazione e della riduzione al minimo delle dosi alle persone, proteggono chi debba per ragioni professionali, o suo malgrado, esporsi alle radiazioni ionizzanti.

Direttiva 2013/59/EURATOM

Il Governo, con l’atto n. 157, ha sottoposto al parere Parlamentare lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Esso, costituirà una sorta di “testo unico” della radioprotezione che riforma il precedente D.Lgs. 230/95 così come modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 dal  D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39.

 

L’impianto generale della recependa normativa, “squalifica” tali esperti, già fin dalla nuova denominazione, che diviene “Esperto di Radioprotezione” anziché “Esperto Qualificato”, ma in maniera più significativa con il disposto normativo, perseguendo un livellamento con gli Stati membri, basato, paradossalmente, sulla minore competitività degli esperti italiani, piuttosto che sulla “qualificazione” degli esperti comunitari.

La figura dell’EQ è sminuita fin dalla Relazione illustrativa dell’Atto, dove è riportato testualmente: “Del tutto innovativo è il comma 11, ove si prevede che l’esercente, limitatamente all’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, a rischio molto basso, ai fini dell’applicazione dei programmi di garanzia della qualità e dei criteri di accettabilità, possa avvalersi dell’esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella medesima struttura. Tale previsione è funzionale a gestire con efficienza ed efficacia l’elevatissimo numero di attrezzature radiologiche endorali presenti sul territorio in ogni studio odontoiatrico, confrontato con l’esiguo numero di specialisti in fisica medica (poco più di un migliaio), già sotto numero nel SSN per la gestione delle pratiche a rischio elevato, senza alcuna riduzione del livello di tutela, considerati i livelli di dose al paziente molto bassi prodotti da dette apparecchiature”, cioè, si concede all’EQ, che non sia anche Fisico Medico, di poter eseguire i controlli di qualità sugli endorali odontoiatrici, con tensione ≤ 70 kV, solo perché “quelli bravi potrebbero essere impegnati con apparecchiature più serie”  ??!! ……

Si ha, allora, il paradosso che, un EQ di terzo grado, magari giovane ingegnere o fisico nucleare, può progettare un impianto nucleare di potenza, lo può disattivare, può progettare una macchina radiogena con qualunque tensione applicata, può certificarne il corretto utilizzo dei dispositivi e prescrivere norme di radioprotezione, ma non può dire se un semplice apparecchio per radiodiagnostica mantiene, negli anni, le caratteristiche che aveva all’inizio!

Sul piano delle responsabilità, poi, l’EQ, a differenza di altri consulenti per la sicurezza del datore di lavoro, è direttamente responsabile del proprio operato e, in quanto professionista abilitato e iscritto nell’elenco nazionale presso il Min.Lav., garantisce anche le istituzioni rispetto all’applicazione di tutte le norme di protezione. Nella bozza scompare l’obbligo del DdL di comunicare agli organi di vigilanza il nominativo dell’EQ incaricato e, soprattutto di allegare a questa comunicazione la formale accettazione dell’incarico, che ne costituisce la consapevole presa in carico delle responsabilità connesse. Forse l’EQ domani avrà l’onere della prova, se accusato di qualche responsabilità, da un qualche datore di lavoro che, magari non lo aveva incaricato secondo la legge.

Un più alto grado di mortificazione il povero EQ, lo ha dalla definizione di “esperto in interventi di risanamento radon”, da cui la bozza, salvo eccezioni, lo esclude; eppure il radon è un gas radioattivo, che decade formando nuclidi a loro volta radioattivi, che espongono lavoratori e persone del pubblico a radiazioni. Ma il colmo è che, secondo la bozza in questione, l’EQ può formare l’esperto in risanamento, ma non lo può essere!

Potrebbe, addirittura, presentare profili di anticostituzionalità il punto 9 dell’allegato XXI, il cui effetto è l’esonero dal tirocinio obbligatorio per sostenere l’esame di abilitazione, dello Specialista Fisico Medico, per diritto divino relativamente al I e II grado, “qualora la scuola di specializzazione,  …., abbia previsto all’interno del corso di studi una adeguata formazione specifica …. “per il III grado junior. Ebbene, un Esperto di radioprotezione di I o II grado può essere incaricato della sorveglianza fisica presso installazioni industriali, impianti di gammagrafia, attività lavorative che possono comportare esposizione a radionuclidi naturali (NORM e TENORM), o in molte altre circostanze assolutamente estranee alla propria formazione sanitaria (parola di Fisico Medico!), per le quali non avrebbe alcuna esperienza, senza aver svolto un tirocinio.

Infine, è fortemente affievolito il concetto di terzietà dell’EQ rispetto al datore di lavoro, dal comma 4 dell’art. 128, che rispetto alla formulazione del precedente comma 5 dell’art. 77, inserisce, tra l’altro, le parole “per le attività di rispettiva competenza”, che aprono le porte a quegli Esperti di radioprotezione che sono i Dirigenti Fisici Sanitari, dipendenti dall’esercente.

È fin troppo chiaro, dunque, che la sorveglianza fisica dei lavoratori e delle persone del pubblico in ambiente sanitario diventerà appannaggio esclusivo dello Specialista in Fisica Medica e forse è anche giusto; ma certamente non “più giusto” di lasciare che si occupi di industria e ambiente solo chi abbia svolto il previsto tirocinio, peraltro aperto anche ai Fisici Medici.

Poi ci sarebbero i diritti acquisiti da centinaia di EQ che hanno investito in strumenti e in formazione, per anni; la dignità di una figura professionale, che ha subito un saccheggio delle proprie competenze e una generale dequalificazione; c’è un problema di garanzia della sicurezza dei lavoratori, se il datore di lavoro è anche datore di lavoro di chi dovrebbe garantirla; c’è, insomma, il problema tutto italiano, che se non appartieni ad una lobby forte, anche se sei la figura preposta, nessuno ti ascolta e gli EQ sono solo 2.500, di cui la metà, circa, anche Fisici Medici. L’associazione professionale che rappresenta gli Esperti Qualificati è ANPEQ (www.anpeq.it per info) cui sono iscritti circa 500 di essi.

 

Dott. Francesco Bonacci
Vicepresidente ANPEQ
Specialista in Fisica Medica
Esperto Qualificato di 2° grado
Esperto Responsabile sito a RMN
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Professore a contratto di Fisica applicata e Radioprotezione