Vendite telematiche: al via le nuove regole

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Lamezia Terme – E’ stato pubblicato sulla G.U.- Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2015 – il Decreto 26 febbraio 2015, n. 32, che si compone di 28 articoli ed un allegato disciplinanti il regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche, nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito.
In particolare, il decreto prevede l’istituzione del registro dei gestori della vendita telematica tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero di cui e’ responsabile il direttore generale della giustizia civile.
I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati ed a cura del responsabile e’ formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L’elenco e’ pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero
All’articolo 4 del decreto vengono individuati i requisiti per la relativa iscrizione, mentre per l’avvio del procedimento – che deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda – sarà disponibile un apposito modello di domanda approvato dal responsabile, con l’indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti.
Il modello approvato verrà pubblicato sul sito internet del Ministero e la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e’ ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nel termine di trenta giorni equivale a diniego dello stesso.
All’articolo 10 del decreto vengono poi introdotti precisi obblighi per il gestore della vendita telematica che non potrà partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello rispetto al quale e’ stato iscritto.
Inoltre è previsto a carico del legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o un suo procuratore, la sottoscrizione di una dichiarazione dalla quale risulti che il gestore non si trova in conflitto d’interesse con la procedura. La dichiarazione e’ portata a conoscenza del giudice al momento dell’accettazione dell’incarico.
I gestori della vendita telematica dovranno, inoltre, dotarsi di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalita’ di esecuzione degli stessi, nonche’ i prezzi praticati con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalita’ di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.
Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione del gestore dal registro.
Le nuove disposizioni saranno applicabili decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto ovvero decorsi 12 mesi dall’8 aprile 2015.