Vecchie graduatorie o nuovi concorsi?

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Lamezia Terme – Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con sentenza del 9 aprile 2015, torna sul delicato tema dell’obbligo della P.A. di non procedere all’indizione di un concorso pubblico in presenza di una graduatoria precedente ed ancora valida.
I giudici hanno condiviso il principio generale richiamato dalla sentenza di primo grado (che era del TAR Umbria) secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un “vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria”, con correlativo obbligo cogente per l’ente, impone all’Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato ed attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale.
Secondo la citata decisione dell’Adunanza Plenaria, infatti, la più recente disciplina del pubblico impiego individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
L’indizione di un nuovo concorso è insomma l’eccezione e richiede un’apposita motivazione, approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse pubblico.
Conseguentemente, viene confermato il principio per cui non sussiste un diritto soggettivo pieno alla assunzione degli idonei mediante scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico, dovendo comunque l’amministrazione assumere la decisione organizzativa di procedere al reclutamento di personale (cfr. Cass., lav., 21 agosto 2007, n.17780), correlata a eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e ad ulteriori altri elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha però sottolineato che la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (di recente, Cons. Stato, III, 23 febbraio 2015, n. 909), salve regole speciali come per esempio quella dell’art. 13 d.P.R. 20 dicembre 1979 n.761, che attribuisce all’Amministrazione il potere di utilizzare le graduatorie già approvate per la copertura di altro posto diverso da quello messo a concorso (Cons. Stato, V, 18 febbraio 1992, n.129).
Pertanto, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure non si fa luogo all’utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell’ordinamento, un usuale favore.
Su tali presupposti i giudici di Palazzo Spada nella specie hanno ritenuto – però – che i principi suddetti non si attagliavano alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, dove il privato era collocato nella graduatoria di un precedente concorso bandito dall’Ente pubblico (l’Università per stranieri di Perugia) per la categoria C posizione economica C1 per le specifiche esigenze del “servizio relazioni internazionali”, mentre il nuovo concorso era stato indetto per un posto della stessa categoria e posizione ma “per le esigenze del servizio orientamento, stage e placamento nell’ambito dell’area didattica e servizi dello studente”. Il Collegio ha ritenuto che la rilevante diversità formale e sostanziale tra i profili professionali, che rispecchiavano diverse esigenze dell’Amministrazione, non impediva di procedere ad una nuova selezione concorsuale.

Rodolfo Murra