Vaccini: ministero, ecco procedure Asl per violazione obbligo

Roma – “La ASL territorialmente competente ha, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, un ruolo centrale nelle attivita’ di prevenzione e, quindi, nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso per il recupero che da tale verifica prende avvio”. Il ministero della Salute, in una circolare operativa sulla legge per l’obbligo vaccinale, fa il punto sul ruolo delle Asl nel controllo di eventuali inadempienze, punto su cui proprio oggi l’Anci aveva espresso preoccupazione denunciando il rischio caos all’inizio dell’anno scolastico. E’ proprio la Asl, puntualizza il ministero, “accertato l’inadempimento dell’obbligo, anche attraverso un controllo dell’anagrafe sanitaria, e verificato che, in relazione alla medesima violazione dell’obbligo, non si sia gia’ attivata essa stessa o altra ASL”, ad avviare una procedura, “stabilita a livello locale, per il recupero della vaccinazione”. Ciascuna ASL, “una volta accertato che un minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo”. Nel caso in cui non rispondano all’invito, “i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione”. Nell’ipotesi in cui i genitori non si presentino al colloquio, oppure si presentino ma non fanno comunque vaccinare il figlio, “la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di piu’ dosi) entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sara’ loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”.

La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, “che pero’ non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo”. Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, “a seguito di contestazione da parte della ASL territorialmente competente della violazione dell’obbligo vaccinale, nel termine indicato nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’eta’ e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee”. La sanzione potra’ essere applicata anche in seguito, quando il minore avra’ piu’ di sedici anni, “purche’ – come detto – la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno”. Ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, “e’ applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse”. Solo nell’ipotesi in cui i genitori incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una eta’ seguente), “agli stessi sara’ comminata una nuova sanzione”. La sanzione sara’ comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale, ed estingue l’obbligo della vaccinazione, “ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, “viene riconosciuto al Sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi, l’adozione di detti provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali”.