Buoni pasto: via libera in agriturismi e mercatini,cumulo di 8

Roma  – Novita’ in vista per l’autunno per i consumatori che possiedono i buoni pasto: da domani sara’ possibile usarli e spenderli anche “nell’ambito delle attivita’ di agriturismo, di ittiturismo”, nei mercatini e negli spacci aziendali. Lo prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto scorso. Saranno utilizzabili per l’intero “valore facciale”, ovvero non ci sara’ il resto, e saranno cumulabili fino a un massimo di 8.
I buoni, in forma cartacea o elettronica, saranno spendibili – prevede il decreto – “esclusivamente dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. I ticket non sono cedibili ne’ cumulabili oltre il limite di 8 buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare. Inoltre, sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore”.

 

Il valore facciale del buono pasto e’ comprensivo dell’Iva “prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo”. Il buono pasta cartaceo va datato e firmato. Per il buono elettronico “l’obbligo di firma del titolare e’ assolto in via digitale, “associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso”. Inoltre le societa’ di emissione “sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono”.
L’articolo 3 del decreto pubblicato ieri in Gazzetta elenca tutti i vari tipi di esercizio in cui si possono spendere i ticket. Sono compresi quelli preposti a esercitare “la somministrazione di alimenti e bevande; l’attivita’ di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (quindi i mercati e mercatini ndr); la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari; la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi”, agriturismi e ittiturismi. Ovviamente “resta ferma la necessita’ del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente”.