Lamezia Terme – Si chiude un altro capitolo sulla storia criminale di Lamezia. Infatti, come previsto, questa mattina, ad un anno dall’inizio del processo, il Giudice del Tribunale di Catanzaro, ha emesso il dispositivo di sentenza di primo grado nei confronti di 38 imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Chimera” e “Chimera 2” diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta, nel maggio e ottobre 2014, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catanzaro unitamente a quelli della Compagnia di Lamezia Terme e che aveva portato all’arresto di più di 40 persone. L’attività investigativa aveva permesso di attualizzare le condotte illecite e decretare la prosecuzione dell’operatività del sodalizio
‘ndranghetistico “Cerra-Torcasio-Gualtieri”, operante sul territorio di Lamezia Terme Nicastro, e già acclarato nell’Operazione “Spes” risalente all’anno 2007, dedito a diversificate fattispecie di reato quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, il tutto aggravato dalle modalità mafiose. Le indagini inoltre avevano fatto emergere la sudditanza di imprenditori e commercianti, destinatari di atti intimidatori, taglieggiati e costretti a fornire le proprie opere gratuitamente nonché il ruolo preponderante delle donne della cosca che non solo adempivano a compiti prima devoluti agli uomini, alcuni dei quali in carcere a seguito delle precedenti operazioni di Polizia quali “Remake”, “Medusa” e “Perseo”, ma a tutti gli effetti beneficiarie delle estorsioni portate a termine dalla cosca.
Trentacinque i condannati, con pene che variano dagli 8 mesi ai 14 anni, rispettivamente divisi in capi e gregari della consorteria avente come base Capizzaglie e tra cui emergono quali promotori, direttori ed organizzatori, i fratelli Nino, e Tersina Cerra , quest’ultima considerata colei che teneva le redini della cosca.
Il disposto del giudice in riferimento ai soggetti indagati e le relative condanne.
CERRA Nino (classe 1948) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 5) e 6), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
CERRA Teresina colpevole dei reati ascrittile ai capi 1) e 15), unificati dal vincolo della continuazione e, esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente del rito, la condanna alla pena di anni dieci di reclusione;
CERRA Pasquale colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 5), 7) e Il), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di nove e mesi quattro di reclusione ed € 8.000,00 (ottomila) di multa;
CERRA Luca colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 5), unificati dal vincolo della continuazione e, esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione ed € 5.000,00 (cinquemila) di multa;
TORCASIO Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 53), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni tredici di reclusione;
TORCASIO Alessandro colpevole del reato ascritto gli al capo 1) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
TORCASIO Pasquale (classe 1980) colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
TROPEA Francesco colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
TORCASIO Angelina colpevole del reato ascrittole al capo 13) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 629 comma 2 c.p., la condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1.200,00 (milleduecento) di multa;
GUALTIERI Emilio Francesco colpevole dei reati ascritti gli ai capi l) e 12), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
GUALTIERI Maria colpevole del reato ascritto le al capo l) e, concesse le circostanze generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, la condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
GUALTIERI Nicola (classe 1992) colpevole dei reati ascritti gli ai capi 1),4),9),17),19), 21), 23), 31) e 52), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed € 8.000,00 (ottomila) di multa;
GUALTIERI Antonia colpevole del reato ascritto le al capo 14) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 629 comma 2 c.p., la condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 1.200,00 (milleduecento) di multa;
RAINIERI Ottorino colpevole dei reati ascrittigli ai capi l), 2), 16), 22), 25), 30) e 35), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
MURACA Gennaro colpevole dei reati ascritti gli ai capi l) e di quello di cui al procedimento riunito recante il n. 7056/15 RGNR e 6589/15 R.G.Gip, unificati dal vincolo della continuazione e, esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed € 5.000,00 (cinquemila) di multa;
VILLELLA Antonio colpevole del reato ascrittogli al capo l) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
GULLO Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 54), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00
CARNOVALE Pasquale colpevole del reato ascrittogli al capo l) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo ” condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
PAONE Paolo colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 3), unificati dal vincolo della continuazione e, esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed € 5.000,00 (cinquemila) di multa;
PARADISO Antonio colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 55), unificati dal vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente del rito lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
LAROSA Gaetano colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 5), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
CERRA Ninno (classe 1991) colpevole dei reati ascritti gli ai capi l) e 42), unificati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed € 5.000,00 (seimila) di multa;
PARADISO Angelo Francesco colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 55), unificati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
TORCASIO Pasquale (classe 1969) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1),2),36),41 e 53), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione;
TORCASIO Domenico colpevole dei reati ascrittigli ai capi l), 36) e 38), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
TORCASIO Giovanni colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 37), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
GUALTIERI Federico colpevole dei reati ascritti gli ai capi l) e 30), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
GUALTIERI Antonio colpevole dei reati ascritti gli ai capi l) e 48), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
GUALTIERI Francesco colpevole dei reati ascrittigli ai capi l) e 47), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
GUALTIERI Cesare colpevole dei reati ascrittigli ai capi l), 39) 43),44) e 46), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione;
GUALTIERI Nicola (classe 1945) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 40) e 45), unificati dal vincolo della continuazione e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
RAINIERI Giuseppe colpevole del reato ascritto gli al capo 1) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
CIMINO Luciano colpevole del reato ascrittogli al capo 50) e riconosciuta la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma II c.p.p. ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 (seimila) di multa;
CHIRUMBOLO Giancarlo colpevole del reato ascrittogli al capo l) ed applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;
DURANTE Alessandro colpevole del reato ascrittogli al capo 57), esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione;
Condanna, altresì, gli imputati sopra indicati, in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, disgiuntamente, alle spese della sofferta custodia cautelare;
Visto l’art. 163 c.p.
Ordina la sospensione condizionale della pena inflitta a Durante Alessandro;
Visti gli artt. 28, 29, 32 c.p.
Applica a Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola, Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe e Chirumbolo Giancarlo le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena; Applica agli imputati Torcasio Angelina, Gualtieri Maria, Gualtieri Antonia e Cimino Luciano, la pena accessoria dell’ interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,
Visto l’art. 417 c.p.p., Applica a Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola (classe 1992), Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe e Chirumbolo Giancarlo la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni tre;
Visto l’art. 2 comma 58 e ss. della L. 92/12 Dispone nei confronti di Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola (classe 1992), Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe, Chirumbolo Giancarlo, Torcasio Angelina, Gualtieri Maria, Gualtieri Antonia e Cimino Luciano la revoca delle indennità di disoccupazione, dell’assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per invalidità civili eventualmente fruiti dai predetti imputati;
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola (classe 1992), Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe e Chirumbolo Giancarlo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme che liquida in complessive € 80.000,00 oltre al pagamento in solido delle spese di costituzione e difesa che liquida in € 2.580,00, oltre accessori come per legge, rigettando la richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili; condanna Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola (classe 1992), Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe, Chirumbolo Giancarlo, Torcasio Angelina, Gualtieri Maria, Gualtieri Antonia e Cimino Luciano, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Associazione Antiracket di Lamezia Terme che liquida in complessive € 10.000,00 oltre al pagamento in solido delle spese di costituzione e difesa che liquida in € 2.580,00, oltre accessori come per legge, rigettando la richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili; condanna Cerra Nino (classe 1948), Cerra Teresina, Cerra Pasquale, Cerra Luca, Torcasio Vincenzo, Torcasio Alessandro, Torcasio Pasquale, Tropea Francesco, Gualtieri Nicola (classe 1992), Rainieri Ottorino, Muraca Gennaro, Villella Antonio, Gullo Giuseppe, Carnovale Pasquale, Paone Paolo, Paradiso Antonio, Larosa Gennaro, Cerra Nino (classe 1991), Paradiso Angelo Francesco, Torcasio Pasquale (classe 1969), Torcasio Domenico, Torcasio Giovanni, Gualtieri Federico, Gualtieri Antonio, Gualtieri Francesco, Gualtieri Cesare, Gualtieri Nicola (classe 1945), Rainieri Giuseppe, Chirumbolo Giancarlo, Torcasio Angelina, Gualtieri Maria, Gualtieri Antonia e Cimino Luciano, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile F.A.I. Federazione Antiracket Italòiana che liquida in complessive € 10.000,00 oltre al pagamento in solido delle spese di costituzione e difesa che liquida in € 2.580,00, oltre accessori come per legge, rigettando la richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili; condanna Gualtieri Nicola (classe 1992) al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Mercadante Pasquale, che quantifica in € 5.000,00, oltre al pagamento delle spese di costituzione e difesa, che liquida in € 2.580,00, oltre accessori come per legge; condanna Torcasio Pasquale (classe 1969) e Torcasio Vincenzo (classe 80) al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Torchia Francesco e Cianflone Francesco, che quantifica in € 5.000,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese di costituzione e difesa, che liquida complessivamente in € 3.096,00, oltre accessori come per legge;
Visti gli artt. 438, 442, 530 c.p.p.
ASSOLVE
TORCASIO Rita dal reato ascrittole al capo 8) per non aver commesso il fatto;
TORCASIO Angela dal reato ascritto le al capo 8) per non aver commesso il fatto;
RAINIERI Ottorino dai reati ascritti gli ai 26) e 27) perché il fatto non sussiste;
RAINIERI Aurora dal reato ascritto le al capo 16) per non aver commesso il fatto;
PAONE Paolo dai reati ascrittigli ai capi 28) e 29) perché il fatto non sussiste;
CERRA Nino (classe 1991) dal reato ascritto gli al capo 55) per non aver commesso il fatto;
CIMINO Luciano dal reato ascrittogli al capo 1) per non aver commesso il fatto;
PARADISO Angelo Francesco dal reato ascritto gli al capo 51) per non aver commesso il fatto;
visti gli artt. 544 comma III e 304 comma I letto C) c.p.p.
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospende per detto periodo i termini di scadenza della custodia cautelare in atto applicata agli imputati.