Camera Penale: archiviazione e possibili provvedimenti conseguenti

camera-penale-maffiaLamezia Terme – Archiviazione e i possibili provvedimenti conseguenti. E’ stato il tema di fondo dell’ennesima lezione tenutasi ieri nell’aula Garofalo del Tribunale di Lamezia, nell’ambito del corso di perfezionamento per penalisti promosso dalla Scuola Territoriale lametina della Camera Penale. Relatore il sostituto procuratore della Repubblica, Luigi Maffia che ha brillantemente esposto un tema di particolare intessere giudiziario che ha richiamato l’attenzione dei presenti su un argomento di particolare interesse che è l’archiviazione di una ipoertsi di reato qualora non vi siano riscontri certi e concreti per procedere nella fase procedimentale e quindi chiedere il rinvio a giudizio per il soggetto indagato. E partendo dalla iscrizione della notizia di reato che è un istituto del diritto penale italiano, che comporta l’informazione dell’autorità giudiziaria italiana di una notizia di reato (“notitia criminis” in latino); ovvero qualsiasi informazione scritta od orale fatta all’autorità giudiziaria o a un’autorità che deve darne conto alla prima, dove si ravvisano elementi di reato, il relatore ha spiegato quando e perché la notizia di reato costituisce l’avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari, Maffia, sottolineando che se pur il codice non correda specificatamente cosa si intende con notizia di reato, spetta una volta ricevuta la notizia di reato il Pubblico Ministero ha il dovere di iscriverla nell’apposito registro custodito nel suo ufficio immediatamente, inserendo – se disponibile – anche il nome dell’indagato (ex art. 335 c.p.p.). Ma una notizia di reato può anche essere archiviata sulla base delle valutazioni giuridiche, cioè quando l’indiziato è morto, in caso di amnistia o prescrizione del reato, quando gli elementi sono insufficienti e cagionano un errore di persona o quando è assente una condizione di procedibilità o l’autorizzazione, quando il reato non è previsto dalla legge italiana, quando il reato è estinto. Quindi ha sottolineato Maffia, è necessario capire se è stato commesso un reato, poi formulare la richiesta al giudice delle indagini preliminari.
La Disciplina legislativa prevede

Essa è disciplinata dall’art. 330 c.p.p., il quale afferma
« 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. »
(art. 330 c.p.p. – Acquisizione delle notizie di reato)
Secondo quando stabilito dall’art. 335 c.p.p., il pubblico ministero iscrive nell’apposito registro tutte le notizie di reato acquisite di propria iniziativa o comunicategli da altri, comprese le condizioni di procedibilità (cioè querela, istanza e richiesta di procedimento) che rechino la prima notizia di un reato[2].
I registri delle notizie di reato presso le procure della Repubblica sono quattro[2]:
registro delle notizie di reato a carico di persone ignote;
registro delle notizie di reato a carico di persone note;
registro delle notizie anonime di reato;
registro degli atti che non costituiscono una notizia reato.
Procedimento

Una volta ricevuta la notizia di reato il Pubblico Ministero ha il dovere di iscriverla nell’apposito registro custodito nel suo ufficio immediatamente, inserendo – se disponibile – anche il nome dell’indagato (ex art. 335 c.p.p.). Iscritta la notizia, essa deve essere aggiornata o con il nome della persona alla quale la notizia di reato è attribuita (dal momento in cui detta circostanza sia nota – in questo caso avremo il fatto più l’autore) oppure, se più di una, con il nominativo delle persone alle quali sia risultato attribuibile il fatto reato inizialmente iscritto (in quest’altro caso avremo il fatto più gli autori).
Si può procedere d’ufficio, vale a dire che il procedimento penale ha inizio dopo la notizia di reato senza manifestazioni di volontà dirette a determinarne l’inizio; qualora non fosse così, per procedere è necessaria la sussistenza di una condizione di procedibilità. Vale a dire l’impulso deve provenire dalla persona offesa con la presentazione di denuncia e/o querela ovvero con un’istanza del Ministro della Giustizia nel caso di reati compiuti all’estero. Nel caso, invece, di delitto in danno al Presidente della Repubblica, è necessaria una richiesta del Ministro della giustizia.
Le indagini preliminari
Dal momento in cui la notizia di reato è riferibile ad almeno una persona il P.M. ha un periodo di tempo predeterminato dal codice di procedura penale (ma suscettibile di essere prorogato) per la conclusione delle indagini preliminari, all’esito delle quali può, o richiedere al G.I.P. l’emissione del decreto di archiviazione, ovvero esercitare l’azione penale.
Termini per la conclusione delle indagini
Il legislatore, nell’intento di stabilire una durata ragionevole di tale fase, ha stabilito che per i reati di maggiore allarme sociale – indicati nell’art. 407 c.p.p. – il termine è di un anno dalla data d’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini; per tutti gli altri reati il termine è di sei mesi. Tuttavia possono essere concesse proroghe di ulteriori sei mesi dal G.I.P. – con richiesta motivata da parte del pubblico ministero – sulla base di una oggettiva impossibilità a portare a termine le indagini nel termine ordinario. In ogni caso il termine massimo non può superare i due anni per i reati di maggiore allarme sociale e i 18 mesi negli altri casi. Se invece si tratta di indagini contro ignoti, come già detto, non esiste un termine massimo essendo previsto solo che dopo sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero chieda al G.I.P. alternativamente o la richiesta di archiviazione o l’autorizzazione a continuare le indagini. Il giudice per le indagini preliminari può anche ordinare l’iscrizione del nome della persona qualora ritenga che sia individuato l’indagato. Gli atti d’indagini compiuti fuori dei termini sono inutilizzabili.
Qualora il magistrato del pubblico ministero lasci spirare i termini senza determinarsi né per l’esercizio dell’azione penale né per la richiesta di archiviazione, il procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello potrà disporre, ex officio ovvero su istanza dell’indagato o della persona offesa l’avocazione delle indagini ed entro trenta giorni formulare le sue richieste.