“Asta la vista”: annullate ordinanze commercialista Durante

Lamezia Terme – Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato le due ordinanze che il Gip di Lamezia Terme aveva emesso nei confronti del commercialista Massimo Durante (difeso dall’Avvocato Aldo Ferraro) nell’ambito del procedimento penale denominato “Asta la vista”.
Il commercialista era stato infatti originariamente sottoposto agli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato del reato di turbativa d’asta, ed era stato altresì sottoposto alla misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di custode e di curatore presso il Tribunale di Lamezia Terme e tutti i Tribunali d’Italia per un’altra ipotesi di reato di rivelazione di segreti d’ufficio per avere comunicato, a Raffaele Calidonna, i nominativi dei soggetti che si sarebbero aggiudicati una non meglio precisata asta.
All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il Gip lametino revocò gli arresti domiciliari al Durante per la turbativa d’asta, sostituendo quella misura con la sospensione dall’albo dei curatori e dei custodi, sicché ne sono seguite due impugnazioni da parte del suo difensore: una contro la prima ordinanza del 01/04/2019 per l’interdizione applicata per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, e l’altra contro l’ordinanza del 16/04/2019 che sostituì ai domiciliari la misura interdittiva. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, con due distinte ordinanze depositate oggi all’esito dell’udienza del 30 maggio scorso, ha integralmente accolto entrambe le impugnazioni dell’Avvocato Ferraro, annullando radicalmente i titoli cautelari emessi nei confronti del commercialista Durante.
Quanto alla rivelazione del segreto d’ufficio i Giudici catanzaresi hanno escluso la materialità di tale reato visto che la comunicazione da parte del Durante dei nominativi degli aggiudicatari di una non meglio individuata asta giudiziaria “non poteva dirsi sottratta alla conoscibilità da parte dei terzi essendosi svolta l’udienza in forma pubblica”. Si è trattato di un dato in sostanza pubblico per antonomasia visto che l’art. 581 c.p.c. prevede che l’aggiudicazione avvenga all’esito di altrettanta pubblica udienza. “Né del resto è possibile ricostruire”, aggiungono i Giudici del riesame, “dal contenuto delle conversazioni l’esistenza di rapporti collusivi che abbiano in qualche modo agevolato l’operato del Calidonna ovvero procurato al medesimo o al custode un indebito vantaggio, non potendo configurarsi ulteriori e diverse condotte penalmente rilevanti”. Tanto da concludere per “l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto contestato”.
Quanto invece all’ordinanza relativa alla presunta turbativa d’asta, il Tribunale ha parimenti accolto i rilievi dell’Avv. Ferraro, ritenendo che “non vi sono elementi indiziari da cui desumere l’intervenuta collusione tra Durante, Calidonna e i diretti interessati, per alterare l’andamento della gara, né vi sono altre intercettazioni o riscontri che attestino la consapevolezza del Durante Massimo dell’interposizione fittizia dei parenti delle esecutore, che avrebbero dovuto indurre l’indagato ad avvisare il Giudice dell’Esecuzione circa la reale situazione di fatto”.
In definitiva, sulla scorta della copiosa documentazione depositata dal difensore dell’indagato, i Giudici del riesame hanno concluso che “deve escludersi la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di turbativa d’asta, non ravvisandosi allo stato obiettive anomalie nell’andamento della gara né di condotte di Durante Massimo scientemente orientate a determinare l’aggiudicazione dei beni nei confronti di soggetti non legittimati in dispregio della normativa applicabile”.

,