Comuni: segretario non iscritto albo avvocati non puo’ assumere la responsabilità dell’ufficio legale dell’Ente

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Roma – Netta separazione dell’Ufficio da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione, principi e necessità dell’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. I principi sanciti nella sentenza del TAR Lombardia, Milano del 16 febbraio 2015.

La vicenda riguarda il ricorso proposto da soggetto che ha rivestito l’incarico di titolare della posizione organizzativa di responsabile dell’Ufficio legale di un Comune che ha impugnato la deliberazione comunale di soppressione della posizione organizzativa del responsabile dell’Ufficio legale – contratti, ponendo tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali, incarico ricoperto dal Segretario comunale.
Il TAR Lombardia, Milano, Sezione III con la sentenza del 16 febbraio 2015 ha ritenuto fondato il ricorso, nella parte in cui lamenta la preposizione all’Ufficio legale di soggetto (il Direttore Affari istituzionali e legali) privo dell’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati e ciò a prescindere da qualunque valutazione circa l’effettiva autonomia ed indipendenza, nel caso di specie, dell’Ufficio legale.
Ferme tali premesse sul punto il giudice ha comunque ritenuto opportuno richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione e l’illegittimità della sua sottoposizione al Segretario comunale in quanto vertice della struttura amministrativa.
Nel caso di specie il giudice ha accertato che nell’ambito dell’organizzazione del Comune resistente esiste un ufficio legale a se stante in cui operano avvocati e che gli addetti a tale ufficio svolgono attività propria ed esclusiva della professione di avvocato, e non l’attività interpretativa ed applicativa di norme tipica di tutti i dipendenti pubblici.
Il Servizio legale e contratti è alle dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali ed il soggetto che ricopre attualmente il ruolo di Direttore Affari istituzionali e legali non è un avvocato iscritto all’elenco speciale.
Posto quanto sopra il ricorso è stato accolto alla luce del chiaro tenore del’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.».
Enrico Michetti