Eutanasia: dj Fabo, da tre anni in lotta per morire

dj-FaboRoma  – “Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire”, diceva dj Fabo nell’appello rivolto al Presidente della Repubblica perche’ intervenisse presso il Parlamento per far approvare al piu’ presto la legge sul testamento biologico e il fine vita. Un desiderio che in Italia non puo’ realizzare e che lo ha spinto a recarsi in Svizzera per trovare la fine alle sue sofferenze.
Fabiano Antoniani, milanese di 39 anni, sta vivendo la seconda delle sue due vite. Una da broker, assicuratore e poi dj di successo, “da ragazzo molto vivace e un po’ ribelle”, come si racconta in un video, e l’altra nel buio, nell’immobilita’. Fabiano e’ infatti cieco e tetraplegico dalla notte del 13 giugno del 2014, quando rimase vittima di un terribile incidente stradale: di ritorno da un locale del dj set milanese, per chinarsi a raccogliere il cellulare che gli era sfuggito di mano sbando’ e la sua vettura impatto’ contro un’altra che procedeva sulla corsia d’emergenza. Fu sbalzato fuori dall’abitacolo e da li’ ebbe inizio il suo calvario. Da quasi tre anni “immerso in una notte senza fine” lotta con la sua fidanzata Valeria e con l’associazione ‘Luca Coscioni’ per legalizzare l’eutanasia anche nel nostro Paese. “Non ho perso subito la speranza – racconta – ho provato a curarmi anche sperimentando nuove terapie, purtroppo senza risultati. Mi sento in gabbia: non sono depresso, ma non vedo e non mi muovo. Sono bloccato a letto”. La storia di Dj Fabo (questo il suo nome d’arte) e’ conosciuta al grande pubblico: di recente le Iene gli hanno dedicato un servizio, su Twitter esiste un hashtag collegato al suo nome, il suo profilo Facebook e’ seguito da piu’ di mille persone. Fabo, meno di un mese fa, ha duramente criticato la decisione del Parlamento di rinviare la discussione sul testamento biologico: “E’ scandaloso che un gruppo di parlamentari non abbia il coraggio di prendere la situazione in mano per tanti cittadini che vivono come me”.

Eutanasia, il testo sul biotestamento a esame Camera
Licenziata dalla commissione Affari sociali della Camera piu’ di una settimana fa, la proposta di legge sul testamento biologico dovrebbe approdare nell’Aula non prima di lunedi’ 6 marzo. Il testo unificato che introduce i Dat, le dichiarazioni anticipate di trattamento, e che prevede inoltre che il paziente possa rifiutare anche la nutrizione e l’idratazione artificiale, ha dovuto subire numerosi rinvii. Ma c’e’ chi, all’interno della stessa maggioranza, punta a portare il provvedimento su un binario morto. L’area cattolica della maggioranza, infatti, con i deputati di Ap in testa, non condividono alcune norme contenute nel testo base sul Biotestamento. Con i cattolici di Ap sono schierati anche i deputati della Lega – pronti alle barricate – e altre forze di centrodestra. A favore del provvedimento, invece, Pd, M5S e Sinistra italiana. Ma cosa prevede il testo base e quali modifiche sono state finora apportate? – CONSENSO INFORMATO: tra le modifiche apportate durante l’esame in commissione, una in particolare ha fatto molto discutere. Ovvero, l’introduzione nel testo del riferimento alla “tutela della vita”. L’articolo recita: “La presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo”. Si dispone poi che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato e’ espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche “attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare”. Una ulteriore modifica prevede che “il paziente non puo’ esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative. – RESPONSABILITA’ DEL MEDICO: il testo originario e’ stato parzialmente cosi’ modificato: “Il medico e’ tenuto a rispettare la volonta’ espressa dal paziente. Il paziente non puo’ esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali”. – MINORI E INCAPACI: Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volonta’ della persona minore di eta’ o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. – DAT: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacita’ di autodeterminarsi puo’, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Puo’ altresi’ indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. – REVOCABILITA’ DELLE DAT: Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. – PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: Nella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita’.