Lamezia: Camera penale, testimoni e integrazione probatoria

aldo-ferraro-02-07Lamezia Terme – In un’aula Garofalo molto affollata si è tenuta la seconda lezione del corso biennale per Difensori d’Ufficio organizzato dalla Camera Penale di Lamezia Terme, e tenuta dall’Avvocato Aldo Ferraro sul tema Lista testimoniale e poteri di integrazione probatoria del Giudice. L’argomento trattato in questo incontro è stato ritenuto dal relatore uno dei temi caldi del processo penale, posto che la lista testimoniale consente di individuare la piattaforma probatoria del processo di primo grado, sul quale dovrà esplicarsi il contraddittorio tra le parti. L’Avvocato Ferraro si è in particolare soffermato sugli aspetti problematici di tale istituto processuale, sui quali la Corte di Cassazione è spesso chiamata ad intervenire, dalla esatta comprensione del termine dei sette giorni “interi e liberi” precedenti la prima udienza dibattimentale alle modalità attraverso le quali la lista puó essere depositata in cancelleria, fino alla individuazione del concetto stesso di prima udienza dibattimentale, dovendo intendersi, per essa, la prima udienza effettiva e non quella indicata sul decreto dispositivo del giudizio. Particolare attenzione è stata poi rivolta dal relatore alla possibile rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale conseguente al mutamento del Giudice, nonchè alla possibilità che il Giusice eserciti il potere di acquisire nuove prove ai sensi dell’art. 507 del codice di rito. Sotto il primo profilo l’Avvocato Ferraro ha illustrato la ratio del principio di immediatezza della decisione, per cui essa deve essere adottata dal Giudice che ha assunto le prove, che rappresenta il motivo per cui ogni qualvolta dovesse mutare il Giudice persona fisica si dovrà procedere a riassumere le prove. Posto che ció comporta una regressione del procedimento alla fase in cui vengono formulate le richieste di prova. Quanto ai poteri officiosi del Giudice in materia di pive, l’Avv. Ferraro ha illustrato le principali sentenze resa sul punto dalla Corte di Cassazione per evidenziare come non si tratti di potere “eccezionale” riconosciuto al giudicante, ma di potere connesso all’esercizio della funzione giurisdizionale. Prossima lezione il 5 dicembre sul complesso tema dell’esame e del controesame dei testimoni, tenuta sempre dall’Avvocato Aldo Ferraro.