Esame e controesame: assetto normativo e distorsioni applicative

ferraro-camera-penaleLamezia Terme – Il miglior controesame è quello che non si fa. Così ha esordito l’Avvocato Aldo Ferraro nella terza lezione del Corso per Difensori d’Ufficio che si sta tenendo presso il Tribunale di Lamezia Terme, ed organizzato dalla Camera Penale lametina, in un’aula Garofalo gremita di avvocati. Il relatore, prima ancora di soffermarsi sul dato normativo, da lui ritenuto fin troppo scarno rispetto alla centralità che tale istituto assume nell’intero processo penale, ha compiuto una approfondita analisi della stessa matrice del sistema processuale vigente, di natura accusatoria ispirata al modello anglosassone, in netta antitesi rispetto al processo inquisitorio in vigore fino al 1988, che era caratterizzato dall’idea che il miglior processo fosse quello fondato sulla raccolta e sulla acquisizione delle prove in assoluta segretezza. Così evidenziando come se un tempo il processo penale era preordinato al raggiungimento di un fine, a prescindere dal mezzo impiegato e dalla eventuale lesione delle garanzie difensive, oggi, invece, il sistema processuale vigente dà prevalenza al mezzo, piuttosto che al fine. L’esigenza, camera-penale-051215allora, di conseguire un accertamento processuale che passi attraverso il compiuto rispetto del diritto di difesa dell’accusato, in tutte le sue possibili manifestazioni, consente di comprendere la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall’art. 111 della Costituzione. Tale principio generale, ha proseguito l’Avvocato Ferraro, subisce delle deroghe, già contemplate nello stesso art. 111 Cost, nei casi di provata condotta illecita ovvero di sopravvenuta irripetibilità dell’atto, la cui compatibilità e legittimità è stata al centro di una recente sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha posto, quale unica condizione, che il dato di cui si chiede l’acquisizione sia stato preventivamente reso conoscibile all’accusato, consentendogli di apprestare tutti i conseguenti accorgimenti difensivi. Particolare attenzione è stata posta dall’Avvocato Ferraro al tema delle domande nocive e delle domande suggestive, sempre vietate le prime, ed ammesse solo in controesame le seconde, soffermandosi soprattutto su un camera-penale-0512151decalogo di regole da tenere ben presenti prima ancora di decidere se condurre o meno un controesame: mai porre domande di cui non si conosce la risposta, e, soprattutto, mai condurre un controesame senza conoscere nel dettaglio le dichiarazioni rese in precedenza dal testimoni, procedendo al buio o alla cieca. È ciò perchè si rischierebbe di attribuire al dichiarante una credibilità maggiore di quella che l’esaminatore era riuscito a dimostrare. L’attenzione dell’Avvocato Ferraro si è infine soffermata sulla possibilità che il Giudice possa formulare domande suggestive, evenienza consentita dal nostro ordinamento a fronte del presunto disinteresse del giudicante rispetto alle sorti del processo, ma dal relatore non condivisa in quanto in grado di falsare lo sviluppo del processo. A supporto della sua opinione, l’Avvocato Ferraro ha illustrato due importanti sentenze rese dalla Corte di Cassazione proprio su tale aspetto nel 2011 e nel 2012, che hanno ritenuto illegittime le domande suggestive formulate dal Giudice (nei confronti di un minore, in un caso, e nei confronti di un maggiorenne, nell’altro), sicchè ove si verifichi una simile evenienza il difensore, senza alcun timore reverenziale, dovrà opporsi ad esse, facendone dare atto a verbale, e coltivare tale eccezione in appello e, se del caso, anche in Cassazione. In chiusura di incontro, l’esortazione che l’Avvocato Ferraro rivolge ai colleghi ad improntare la loro attività al massimo rispetto dei propri interlocutori professionali (siano essi magistrati, cancellieri o colleghi), ed alla massima diligenza e professionalità. La prossima lezione è prevista per sabato 12 dicembre, e sarà tenuta sempre dall’Avvocato Aldo Ferraro sul tema della “provata condotta illecita”.