Giustizia: Ferraro, “Provata condotta illecita e contestazioni esame testimoniale”

camera-penale131215Lamezia Terme – “Provata condotta illecita e contestazioni nell’esame testimoniale”. E’ stato questo l’oggetto della quarta lezione del Corso per Difensori d’Ufficio che si è tenuta nell’aula Garofalo del Tribunale lametino, tenuta anche questa dall’Avvocato Aldo Ferraro quale componente del comitato scientifico della Scuola Territoriale della Camera Penale, specializzato in diritto e procedura penale. Dopo avere esaminato l’evoluzione storica dell’istituto delle contestazioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 63/2001, il relatore ha illustrato come fino alla entrata in vigore della legge attuativa dei principi del giusto processo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni potessero essere utilizzate come prova dei fatti in esse affermati, mentre oggi ciò potrà solo incidere sulla valutazione della credibilità del testimone, sempre che si tratti di dichiarazioni rese in precedenza, anche in altro procedimento ovvero al difensore in sede di investigazioni difensive, purché depositate nel fascicolo del pubblico ministero. camera-penale131215-1L’Avvocato Ferraro si è quindi soffermato sulle principali questioni problematiche che riguardano l’istituto delle contestazioni, dalla impossibilità di utilizzare a tali fini il contenuto della querela, come affermato dalla Corte di Cassazione oltre che dal dato normativo, alle modalità attraverso le quali procedere a contestazioni, dettando a verbale il passo integrale delle precedenti dichiarazioni, e non solo un mero riassunto, così da consentire al Giudice di valutare la credibilità del dichiarante. Per poi analizzare compiutamente la possibilità che, in presenza di elementi concreti che facciano ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o dazione di denaro per non deporre o deporre il falso, il Giudice possa disporre l’acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza dal dichiarante, questa volta utilizzandole come prova dei fatti in esse affermati prima dei “condizionamenti esterni”. L’attenzione del relatore è stata quindi incentrata sull’analisi delle principali sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale sul punto, che consentono di distinguere la condotta illecita “sul” dichiarante, che consente il recupero delle precedenti dichiarazioni, dalla condotta illecita “del” dichiarante (quale la falsa testimonianza), che non consente invece alcuna acquisizione visto che il soggetto, così facendo, si sarebbe volontariamente sottratto all’esame da parte dell’accusato, in violazione dei principi costituzionali e codicistici, illustrando ai presenti i principali indici di “condizionamento”, ravvisati dalla camera-penale131215-2Cassazione nell’atteggiamento palesemente intimorito del dichiarante, nel fornire giustificazioni inverosimili alle contraddizioni in cui è incorso, ovvero nell’accusare i verbalizzanti delle differenti verbalizzazioni. Purché si tratti di elementi concreti, specifici ed univoci che consentano al Giudice di desumere, anche a livello indiziario, che il testimone sia stato minacciato a non deporre o a ritrattare precedenti accuse. Anche alla luce, ha concluso l’Avvocato Ferraro, delle principali sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tale complicata materia, con le quali è stato affermato che tali deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova sono compatibili con i principi del processo equo solo se la relativa sentenza di condanna non si fondi esclusivamente sui dati formati fuori dal dibattimento, i quali non devono avere inciso in maniera determinante sul pronunciamento di condanna. Il corso riprenderà quindi dopo le festività natalizie il 9 gennaio, con un incontro incentrato sulla recente riforma dei reati tributari, tenuta sempre dall’Avvocato Ferraro.