Lamezia: gli illeciti fiscali al centro della lezione del colonnello Ferraro

aldo-gianluca-ferraroLamezia Terme – Dopo la sospensione per le festività natalizie, è ripreso oggi il Corso per Difensori d’Ufficio tenuto dalla Camera Penale di Lamezia Terme, con una lezione tenuta dal Tenente Colonnello Gianluca Ferraro, attualmente in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, e dall’Avvocato Aldo Ferraro, sul tema “Illeciti fiscali: tra sanzioni amministrative e reati tributari. Valenza processuale del verbale di constatazione”. Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, è intervenuto l’Avvocato Ferraro per illustrare la disciplina normativa che regola la formazione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., con l’analitica individuazione degli atti che possono farvi ingresso, ponendo l’attenzione sulla ratio sottesa alla esistenza di un doppio fascicolo nel processo penale, nonché sull’esigenza che il difensore sia particolarmente attento, prima dell’inizio del processo penale, a verificare il contenuto del fascicolo processuale in modo da sollevare eventuali eccezioni preliminari e chiedere la espunzione da esso di atti di indagine che non possono essere portati a conoscenza del Giudice.

Il aldo-ferraro-090116penalista lametino nella sua qualità di relatore
ha poi affrontato l’aspetto relativo ai termini per eccepire eventuali violazioni di tale norma, soprattutto nei casi in cui ad essa proceda il pubblico ministero nei procedimenti per reati a citazione diretta a giudizio. Il relatore si è poi soffermato sulla possibilità che tra tali atti possano rientrare anche quelli che, formati fuori dal contraddittorio, contengano la rappresentazione di fatti, situazioni o comportamenti umani, dotati di rilevanza penale e suscettibili di modificazione, e che, in quanto tali, possano e debbano essere acquisiti al fascicolo del Giudice in quanto atti irripetibili. E’ il caso dei verbali di perquisizione o di sequestro, ovvero, ancora, del processo verbale di constatazione con il quale l’Amministrazione Finanziaria, proprio per il tramite della Guardia di Finanza, procede a contestare al contribuente eventuali illeciti fiscali. Tale verbale, stando alle più recenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, rientra a pieno titolo tra gli atti irripetibili, sicché hanno piena efficacia probatoria.

gianluca-ferraroE’ poi intervenuto il Tenente Colonnello Gianluca Ferraro, il quale si è soffermato diffusamente sulla recente riforma varata con il decreto legislativo 158/2015, che ha riguardato la disciplina dei reati tributari contenuta nel decreto legislativo 74/2000, illustrando tutte le principali innovazioni sia in punto di trattamento sanzionatorio che di soglie di punibilità. Queste ultime, ha precisato il colonnello, sono state significativamente aumentate, con conseguente restringimento della punibilità alle sole ipotesi maggiormente allarmanti. L’Ufficiale delle Fiamme Gialle ha poi spiegato la disciplina vigente in materia di prescrizione dei reati tributari e del principio di specialità tra procedimento amministrativo e processo penale, in virtù del quale qualora lo stesso fatto sia punito a livello amministrativo e penale, si applicherà la legge penale. L’incontro si è concluso con l’intervento dell’Avvocato Ferraro che, proprio sul principio di specialità, ha illustrato le recenti sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di bis in idem sovranazionale, con particolare attenzione a quella emessa nel caso Grande Stevens contro Italia, che ha ribadito il principio sancito dall’Art. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva. Con la conseguenza che, ha concluso il relatore, anche le sanzioni amministrative per illeciti tributari possono assumere valenza e portata penale per la loro gravità e la loro natura sostanziale, sicché ove un soggetto sia già stato destinatario di una sanzione amministrativa definitiva, non potrà essere processato né condannato per analogo reato tributario, in virtù, per l’appunto del divieto di bis in idem.