Dissequestro somme per errata applicazione normative antimafia e decreto rilancio – aiuti covid

Lamezia Terme – Una società del lametino era stata colpita in data 25.10.2022 da un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, con il quale è stato apposto il vincolo reale su somme di danaro in ragione della contestazione del delitto di cui all’art. 316 ter c.p. rubricato “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”.
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Sara Merlini Presidente dott.ssa Mariarosaria Migliarino Giudicedott.ssa Sara Mazzotta Giudice est.decidendo sull’istanza di riesame presentata dal difensore della società, Avv. Massimiliano Carnovale, ha accolto il gravame disponendo il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo.
L’impostazione accusatoria vedeva imputato il legale rappresentante per avere presentato, in data 2 luglio 2020 all’Agenzia delle Entrate, un’istanza per il riconoscimento di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto legge 34/2020 (cd. Decreto rilancio), omettendo di dichiarare (per come invece previsto dal comma 9 del predetto articolo 25) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, essendo stata, invece la società da lui rappresentata destinataria di interdittiva antimafia disposta con decreto del Prefetto di Catanzaro n. 9908 in data 29 gennaio 2018. Secondo l’impianto accusatorio in conseguenza di tale omessa informazione conseguiva indebitamente per la società da lui rappresentata l’erogazione di un aiuto economico.La difesa della società ha evidenziato la distinzione tra comunicazione antimafia (che sottende i provvedimenti di cui all’art. 67 CAM) e l’informativa interdittiva antimafia e come il Decreto rilancio al comma 9 prevedesse unicamente un’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi I e 2, del D.Lgs.n. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011″. La difesa della società ha quindi rilevato che è ostativa alla fruizione del predetto contributo l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta informativa interdittiva antimafia, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive ed ha dichiarato che, non integrandosi la fattispecie delittuosa, il provvedimento ablativo dovesse essere annullato accogliendo quindi il riesame con consequenziale revoca della misura in atto e dissequestro delle somme.
Il provvedimento è interessante per perimetrare i processi di recupero di erogazioni pubbliche che interessano diverse aziende in virtù di una potenziale applicazione errata degli articoli del Codice antimafia e del Decreto Rilancio, in un periodo storico in cui le società, soprattutto sul nostro territorio, faticano ad innescare una reazione alla crisi economica internazionale e locale, gli organi giurisdizionali indicano quindi la giusta applicazione delle norme per le misure di sostenibilità di breve e lungo periodo che risultano linfa vitale per l’intero tessuto socio-economico.