Lamezia: Istituto Einaudi riassegnazione adottata nel rispetto dei criteri

Lamezia Terme – Riceviamo e pubblichiamo una lettera del Dirigente Scolastico, dell’Istituto Einaudi di Lamezia Terme , Prof.ssa Rossana Costantino e indirizzata alla senatrice Bianca Laura Granato, al’Albo dell’Istituto, e per conoscenza Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, On. Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, On. Valeria Fedeli, al al Direttore Generale dell’USR per la Calabria Dott.ssa Anna Maria Cammalleri, al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Calabria, ai Sindacati rappresentativi dei Dirigenti Scolastici, all A.N.P. all’UDIR al DISAL e all’ A.N.D.I.S in relazione al “Riassegnazione cattedre Discipline Giuridiche ed Economiche c/o IPSSAR “Einaudi” Lamezia Terme. Diffida e richiesta intervento Garante Infanzia” contestata dal senatrice del Movimento Cinque Stelli. I testo della lettera: “Facendo riferimento alla Sua comunicazione del 2/05/2018 di pari oggetto, che ad ogni buon fine si trasmette in allegato, la sottoscritta Rossana Costantino, Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante dell’IPSSAR “Einaudi” di Lamezia Terme, comunica quanto di seguito.
Innanzitutto, con profondo rammarico la scrivente constata che un Senatore della Repubblica Italiana, manifesta chiaramente la volontà di ingerire nell’esercizio delle funzioni di un Dirigente della Pubblica Amministrazione facendo leva sulla propria carica istituzionale.
Nella missiva “de quo” Ella, infatti, con una conoscenza dei fatti parziale (in quanto alla scrivente non è stato richiesto alcun chiarimento in via preliminare), oltre che distorta (probabilmente riportati da chi denigra l’operato di un Dirigente che antepone il diritto allo studio degli studenti piuttosto che l’interesse privato di singoli docenti), pur essendo rappresentante di un Movimento Politico che si dichiara e si propone al Popolo Italiano come foriero di cambiamento, non esita a rivolgersi alla scrivente con intenti chiaramente intimidatori che, ahimè, ricordano tristi metodi di pesanti epoche storiche trascorse ma mai dimenticate.
Inoltre, mi consenta di manifestare la mia meraviglia per quanto da Lei affermato nel corso della lettera e, nello specifico, quando fa riferimento ad un cambio di classi “senza alcuna obiettiva motivazione”. Orbene, in quanto rappresentante di un Organo dello Stato chiamato ad esercitare la funzione legislativa, Ella sa benissimo che non ci si può sottrarre ad un’Ordinanza emessa da un Organo giudiziario. Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, dott.ssa Valeria Salatino, in data 17 aprile 2018 ha disposto che venisse sospeso il provvedimento di assegnazione delle cattedre di Discipline Giuridiche. Stante i tempi tecnici conseguenti alla notifica dell’atto, la scrivente provvedeva ad eseguire l’Ordinanza al fine di non incorrere nell’illecito penale perseguito e punito dall’art. 650 del C.P.
Purtroppo, la decisione del Giudice del Lavoro è stata presa senza che la scrivente abbia avuto la possibilità di esplicitare i fatti reali in quanto, l’Avvocatura dello Stato, per motivi da accertare, non ha provveduto a costituirsi in giudizio, né a consentire al MIUR di farlo previo rilascio di opportuna delega che, ahimè, è giunta lo stesso giorno fissato per la discussione. In ogni caso è stato proposto reclamo alla decisione del giudice in composizione monocratica.
Come ben conosce chi è nel mondo scolastico, ad un provvedimento di sospensione deve necessariamente seguire uno di riassegnazione, a meno che non si intenda privare gli studenti di un diritto, quello allo studio, costituzionalmente garantito e prevalente rispetto a quello della continuità didattica, o, addirittura contribuendo ad aumentare gli oneri della finanza pubblica nominando un docente a tempo determinato e, di contro, lasciando inattivo un titolare mantenendo intatto l’aspetto retributivo. Preciso, tra l’altro, che il provvedimento di riassegnazione è stato comunque adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
1. Salvaguardia della continuità didattica derivante dai precedenti anni scolastici e nelle classi terminali (III, IV e V);
2. Numero di presenze effettive garantite nel corrente anno scolastico ai fini dell’instaurazione di un proficuo e solido rapporto discente/docente;
3. Salvaguardiadel prosieguo di compiti aggiuntivi all’interno delle classi (Tutor delle attività di ASL, Coordinatori di classe);
4. Tutela dei diritti derivanti da contratti giuridici stipulati con docenti a tempo determinato in sostituzione di personale assente per malattia.
Vorrei inoltre ricordare alla S.S. che un’altra norma dello Stato Italiano (D.lgs. 165/2001), promulgata dal Governo su delega dall’organo di cui Ella si onora a far parte, all’art. 25 assegna al Dirigente Scolastico le seguenti prerogative:
a) Autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane (comma 2);
b) Provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (comma 4).
Qualora Ella ritenesse che tali prerogative siano eccessive, La invito ad esercitare la funzione propria del Suo mandato, quella legislativa, per porre i dovuti correttivi alle norme vigenti piuttosto che utilizzare impropriamente i poteri propri dell’Organo Esecutivo diffidando formalmente la scrivente ad attenersi a Sue disposizioni.
Considerato che la Sua indebita ingerenza diffusa agli organi di stampa, probabilmente dovuta ad una cattiva interpretazione dello spirito corporativo (apprendo infatti che Ella, al pari delle docenti reclamanti, fa parte dei cosiddetti Partigiani della Scuola Pubblica), ha danneggiato l’immagine pubblica della scrivente e il buon nome dell’Istituto da questa rappresentato, Le chiedo un altrettanto formale atto pubblico di ritrattazione.
Disponibile ad eventuale incontro chiarificatore (che sarebbe stato preferibile avere in tempi anteriori alla diffusione di notizie distorte) nella sede dell’Istituto, dove Ella potrà visionare tutta la documentazione che riterrà opportuna, la scrivente invia distinti saluti.

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